LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 9142/2017, proposto da:
G.D.A., G.O., elettivamente domiciliati in Roma, Via Pasubio 2, presso lo studio dell’avvocato Marco Merlini, rappresentati e difesi dall’avvocato Pierluigi D’Acunto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia 81, presso lo studio dell’avvocato Marco Ciotola, rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Maria Chirico, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
G.M. e G.G.;
– intimate –
avverso il decreto n. 183/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 30/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso dell’amministrato.
FATTI DI CAUSA
1. Rilevato che con ricorso per cassazione notificato alla resistente C.R., i germani G.D.A. e G.O. hanno impugnato il decreto della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicato di rigetto del reclamo dai medesimi ricorrenti proposto, insieme all’intimata G.G., avverso il provvedimento del Giudice tutelare con cui si era disposa l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore del padre degli istanti, G.A., nato a *****, con nomina ad amministratore del coniuge, convivente, C.R.;
2. Considerato che in data 17 novembre 2018, e quindi successivamente all’introduzione del presente giudizio di legittimità, il sig. G.A. decedeva, come da certificato depositato in atti dalla controricorrente;
3. Ritenuto che la morte sopravvenuta della persona assistita da amministrazione di sostegno nell’ambito di un giudizio di apertura dell’amministrazione di sostegno e di nomina dell’amministratore, in qualsiasi stato e grado intervenga, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione dell’intero procedimento, con il conseguente venir meno dei provvedimenti adottati in primo e secondo grado (arg. ex Cass. 27/04/2006 n. 9689);
4. Ritenuto per il principio della soccombenza virtuale di dover compensare le spese del processo nella parziale novità della questione dedotta;
5. Considerato che: “in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. 10/02/2017 n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019