Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17104 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9709/2017 proposto da:

F.F., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Forno, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. F.F. ricorre in cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino ha rigettato il reclamo dalla prima proposto contro il decreto con il quale il Giudice Tutelare del medesimo Ufficio giudiziario, in data 11 luglio 2016, ne respingeva l’istanza di nomina a tutrice della propria zia, F.M., in sostituzione del già nominato tutore.

2. Il Tribunale ha ritenuto, nei termini di cui agli artt. 424 c.p.c., comma 2 e per i criteri di cui all’art. 408 c.p.c., che ricorressero gravi motivi ostativi alla nomina della ricorrente, integrati dal sostegno da costei dato ad una pluralità di iniziative della congiunta, che, tradottesi nell’introduzione di quarantadue procedimenti tra civili e penali, risultavano essere in contrasto con gli stessi interessi personali e patrimoniali della prima.

3. Il Ministero della giustizia, intimato, non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo, la ricorrente fa valere l’illegittimità dell’impugnata decisione per violazione dell’art. 424 c.c., comma 2 e art. 408 c.c., deducendo la propria piena idoneità alla nomina ad amministratore di sostegno della zia, in ragione anche della manifestata disponibilità a collaborare con il competente ufficio giudiziario a tutela delle ragioni della propria congiunta, e l’errata ricostruzione dei fatti, premessa dell’impugnato provvedimento.

2. Ritenuta la validità della procura speciale alle liti posta a margine del ricorso per cassazione nonostante il mandato difensivo risulti privo di data e conferito con espressioni generiche, fermo il principio che nell’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale si realizza necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c., restando in tal modo soddisfatto il requisito della specialità (Cass. 05/12/2014 n. 25725), nel resto il proposto motivo è inammissibile.

3. Risponde a consolidato indirizzo di legittimità, da cui non si ha ragione di discostarsi e nella cui piena continuità applicativa deve dirimersi la controversia in esame, il principio per il quale “è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione” (Cass. 06/05/2010 n. 11019; Cass. 14/02/2003 n. 2205; Cass. 01/07/1998 n. 617).

In applicazione estensiva dell’indicato principio l’inammissibilità del ricorso per cassazione è destinata a valere anche allorchè, come nella specie, il tribunale respingendo il reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice tutelare abbia confermato il rigetto dell’istanza di sostituzione del precedente tutore.

4. Il principio che ha peraltro, ed ancora, trovato applicazione, per un sistema di rimandi alla materia in esame, anche in quella, contigua, dell’amministrazione di sostegno – rispetto alla quale, con indirizzo di assoluta conformità, questa Corte di legittimità ha ancora una volta distinto tra atto di rimozione o sostituzione dell’amministratore da quello di apertura della procedura, al quale soltanto ha riconosciuto la suscettibilità al giudicato, nella sua assimilazione alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 c.p.c. e segg., espressamente richiamate dall’art. 720-bis c.c. (ex pluribus: Cass. 20/04/2018 n. 9839; Cass. 10/05/2011) – va pertanto confermato nella sua ratio applicativa ed il ricorso proposto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese nella non costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulla spese.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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