Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.17121 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22391-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 416/2018 depositata il 16/07/2018 nella causa tra:

R.A., R.P., nella quali di eredi di R.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato R.P., che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – AMBITO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, il quale chiede che la Corte accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione del Giudice Ordinario.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 /3/2018 il TAR per la Regione Calabria ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione del G.O. nel procedimento introdotto con ricorso proposto da R.G. e proseguito dalle eredi, R.P. e R.A., nei confronti del Ministero dell’Istruzione, e rimesso al TAR dal Tribunale ordinario di Locri.

2. In particolare il giudice amministrativo ha riferito che con comunicazione del 21/2/2005, l’Ufficio scolastico regionale aveva riconosciuto a R.G. l’equo indennizzo di Euro 75.165,75, quale erede di M.M.B., indicando però la somma effettiva da liquidare in Euro 37.582,73, in ragione della conoscenza della pensione privilegiata indiretta, e che, pur avendo R. ribadito il suo diritto a percepire l’intero importo, l’amministrazione con nota del 9/3/2005 aveva liquidato la sola minor somma.

3. Secondo il TAR la posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente, pur riguardando un rapporto di impiego (della defunta M.M.B.) risalente a periodo anteriore al 30/06/1998, originava dopo tale termine avendo il ricorrente ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per effetto della sentenza n 7014/2004 emessa dal TAR; che la sua effettiva quantificazione risaliva al 2005 e che la domanda atteneva alla contestazione sorta in ordine al corretto riconoscimento e alla corretta quantificazione del diritto all’equo indennizzo vicenda solo occasionalmente ricollegata ad un periodo anteriore, ma venuta a giuridica esistenza dopo il 30/6/98 con la conseguenza che, venuta meno la giurisdizione del GA, la potestas iudicandi non poteva che spettare al giudice ordinario.

4. Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Vanno, infatti, ribaditi i principi già affermati da questa Corte (cfr SU n 1234/2004, SU n 7504/2012) secondo cui “in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata “quoad tempus” in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione, e, invece, in base alla data dell’atto emesso da questa quando i regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti siaassoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue che, con domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio, siccome l’atto di concessione del beneficio è caratterizzato da notevole discrezionalità, il momento in cui si determina la questione, e da cui dipende la giurisdizione, è quello dell’emanazione del provvedimento amministrativo che concede o nega l’equo indennizzo.

5. Nella specie l’Amministrazione ha riconosciuto l’equo indennizzo con provvedimento del 2004 e la sua quantificazione al (Ndr: testo originale non comprensibile) e dunque non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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