Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17217 del 26/06/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15307-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ape legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3446/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

L.M. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 729/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento per IRPEF 2009, notificato allo stesso in qualità di socio della società Equipe S.r.L., con rettifica delle imposte in conseguenza del maggior reddito della società definito attraverso accertamento con adesione;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo aì sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472