Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17218 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15500-2018 proposto da:

M.M. nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore dell’IMPRESA M. SAS DI M.M. & C., M.E., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RENZO COLOMBARO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

la società M. S.a.S. di M.M. & C. ed i soci M.M. e M.E. propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dei Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 145/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento per IRPEF IRAP 2010, con cui si determinava un maggior reddito di impresa per la suddetta annualità;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. I ricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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