Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17234 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5425/2013 R.G. proposto da:

Z.M., nella qualità di erede di M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Ruggiero Gallo, domiciliata ex art.

366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenza delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata il 10 luglio 2012.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

RITENUTO

Con avviso di accertamento n. *****, notificato in data 30 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate di Palermo assoggettava a tassazione la plusvalenza percepita da M.G. in relazione a due cessioni di terreni edificabili effettuate, in data 15 ottobre 2004, a favore della Nuove Costruzioni Morreale S.r.l. per il corrispettivo dichiarato di Euro 450.000,00. In particolare, l’Ufficio rilevava che l’acquirente aveva definito l’accertamento relativo all’imposta di registro, con atto di adesione per un valore complessivo dei terreni di Euro 734.208,00, in luogo di quello dichiarato nell’atto di compravendita. Procedeva quindi ad assoggettamento ad imposizione fiscale della plusvalenza calcolata in Euro 368.450,70.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva solo in parte il ricorso, affermando che il valore dei terreni era divenuto definitivo per effetto dell’adesione fatta dalla parte compratrice, opponibile al venditore per il principio della solidarietà.

Avverso tale decisione il M. proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, della L. n. 88 del 2009, art. 24, dell’art. 7 Statuto del contribuente.

Il giudice d’appello rigettava il gravame.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione Z.M., erede del M., riproponendo le doglianze già illustrate con i motivi di appello e censurando la sentenza impugnata per insufficiente motivazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).

Il motivo è fondato.

Difatti, la sentenza impugnata, pur dando atto delle censure esposte dall’appellante, ne omette totalmente l’esame, limitandosi ad affermare, con una motivazione generica e standardizzata, la legittimità costituzionale della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni a destinazione edificatoria.

E’ di palmare evidenza che la motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale non ha alcuna coerenza con i motivi dell’impugnazione decisa dalla stessa. Le doglianze del M., infatti, non riguardavano il sistema sostanziale della tassazione delle plusvalenze, nè tantomeno eventuali profili di illegittimità costituzionale dello stesso; il contribuente, piuttosto, aveva illustrato vizi di carattere procedurale, il cui esame – lo si ribadisce – è stato del tutto omesso da parte del giudice d’appello.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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