Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17238 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 10532 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

I.T., I.S., I.G., I.M.M.G., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Stefano Bottacchi e dall’avv.to Giancarlo Paglietti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 16/05/12, depositata in data 5 marzo 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De Augustinis Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per i contribuenti l’avv.to A. Moretti, per delega dell’avv.to G. Paglietti, e per l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello Stato Roberto Palasciano.

FATTI DI CAUSA

1. La Dogana di Venezia, su richiesta della Dogana francese di Le Bolou, controllò, l’avvenuto allibramento di n. 79 documenti di transito esterno T1, intestati alla società di spedizioni Alma Transitares S.A. emessi dalla medesima Dogana francese, negli anni 1993-1994, riguardanti magliette di cotone di origine non comunitaria di proprietà della Dhel & Co. System SA, destinate ai Paesi dell’Europa dell’Est con uscita dalla comunità di Trieste. Dai controlli effettuati dalla Dogana di Venezia sugli esemplari inviati dalla Dogana francese emerse che detti documenti non erano mai stati allibrati negli appositi registri, essendo risultato sulle parti n. 5 dei detti documenti T1 restituiti alla Dogana francese che i timbri erano autentici ma le firme di “appuramento” dei funzionari dell’Ufficio doganale di Venezia erano false. A seguito di tali fatti, si instaurò un procedimento penale per contrabbando di tessili conclusosi con la sentenza del Tribunale di Venezia del 19 ottobre 2006 n. 1088 di dichiarazione dell’estinzione di reato per intervenuta prescrizione. Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle dogane contestò alla società MTR Marola Trasporti Romagnano di M.M.G. & C. s.n.c. di avere effettuato i trasporti di cui ai suddetti documenti T1 risultati falsificati e, conseguentemente, di essere, ai sensi dell’art. 203 C.D.C., responsabile solidalmente dell’obbligazione doganale per avere partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale. La società MTR s.n.c. venne cancellata dal registro delle imprese per scioglimento anticipato senza liquidazione dal 15 novembre 2007 e l’Agenzia delle dogane notificò ai soci della stessa – I.T., I.S., I.G., I.M.M.G.- l’invito di pagamento n. 54567 con il quale, per gli anni 1993-1994, richiese a questi ultimi il pagamento della somma complessiva di Euro 698.205,83 a titolo di dazi doganali, Iva e interessi.

1.1. Avverso l’invito di pagamento suddetto, i soci della ex MTR s.n.c. proposero separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che, con sentenza n. 26/03/2010, previa riunione, li accolse.

1.3. Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle dogane propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto che, con sentenza n. 16/05/12, lo accolse, osservando, per quanto di interesse, in punto di diritto che: 1) la società MTR s.n.c. preposta al trasporto della merce partita dalla Dogana svizzera di Cadenazzo e diretta a Le Bolou in Francia e proprietaria dei camion indicati nei documenti di transito T1, intestati alla Alma Transitares S.A., emessi dalla Dogana francese, con destinazione Paesi dell’Est Europa e uscita dalla comunità di Trieste, era da ritenersi solidalmente responsabile – e per essa, essendo nel frattempo cessata, i relativi soci – per i diritti doganali evasi ai sensi degli artt. 203 e 204 C.D.C. nonchè dell’art. 11 Reg. CEE n. 2726/1990 e dell’art. 96 C.D.C., essendo per il Reg. CEE, nel termine “spedizioniere” da ricomprendere anche la figura del “vettore” cioè del trasportatore che, secondo ragione, avrebbe dovuto sapere che si trattava di merce vincolata ad un preciso regime doganale; 2) la tesi dei soci della MTR s.n.c. secondo cui i camion della società avrebbero effettuato il trasporto della merce in oggetto solo dalla dogana svizzera a quella francese, non era dimostrata in quanto, i documenti di trasporto, corredati in alcuni casi dalle fatture, non consentivano di escludere che per trasportare la merce destinata altrove (Spagna) si fosse dovuta scaricare quella precedentemente caricata, essendo, invece, attendibile la tesi dell’Agenzia secondo cui-come evincibile dai documenti T1- la merce in questione aveva proseguito il viaggio sui medesimi mezzi di trasporto della MTR s.n.c. non raggiungendo la dogana di Trieste, ma, come dimostrato dai documenti falsificati nelle firme su cui venivano apposti sigilli originali, quella di Venezia dove, in violazione degli obblighi doganali, veniva immessa nel mercato comunitario; 3) la violazione dello Statuto del contribuente, art. 7, comma 1, per non avere allegato la documentazione relativa alla sentenza penale n. 1088 del 19 ottobre 2016 non poteva avere causato alcun danno alla difesa in quanto tale sentenza e le circostanze riguardanti i fatti di controversia, erano comunque stati portati a conoscenza dei contribuenti; 4) non era fondata l’eccezione di prescrizione avendo avuto il mancato pagamento dei diritti doganali origine da fatto di reato per il quale era stata promossa azione penale, non importava nei confronti di chi e con quale esito; 5) non era, altresì, fondata l’eccezione di mancanza di responsabilità solidale per I.G., I.M.M.G., avendo queste ultime ceduto la propria quota sociale nel novembre del 2004 mentre i fatti di causa risalivano agli anni 20032004 (rectius: 1993-1994).

1.4. Avverso la suddetta sentenza della CTR, I.T., I.S., I.G., I.M.M.G., quali soci della ex MTR s.n.c., propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane.

1.5. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, commi 2 e 3, del Reg. CE n. 2913 del 1992, art. 221, comma 4, dell’art. 2935 c.c. e dei principi generali in materia di decorrenza del termine di prescrizione, per avere la CTR ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del diritto dell’Agenzia al recupero dei diritti doganali in quanto il termine triennale era stato prorogato avendo il mancato pagamento dei diritti doganali tratto origine da un fatto di reato per il quale era stata promossa l’azione penale con definizione del procedimento in forza della sentenza del Tribunale di Venezia del 19 ottobre 2006 di estinzione del reato per prescrizione; ciò senza considerare che, nella specie, non si era avverata l’ulteriore condizione della necessaria trasmissione della notitia criminis entro lo stesso termine, essendo stata questa acquisita dopo molti anni dal verificarsi dei fatti (per essere stato disposto il controllo dei documenti doganali dalla Dogana di Venezia nel 2004).

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787/2012; 20005/05; 4948/03; 9812/02).

Invero, i ricorrenti, in difetto del principio di autosufficienza, non hanno trascritto nel ricorso, nelle parti rilevanti, gli atti dei giudizi di merito, ciò al fine di consentire a questa Corte di verificare gli esatti termini di formulazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero a posteriori, con eventuale riguardo anche al profilo – non rilevabile d’ufficio – della tardiva trasmissione della notitia criminis. Ciò, peraltro, considerando, da un lato, che la sentenza impugnata non affronta tale aspetto nè ne evidenzia l’avvenuta prospettazione da parte dei contribuenti e, di contro, che l’Agenzia delle dogane ne sottolinea, nel controricorso, la novità, per essere stata la eccezione di prescrizione formulata nei giudizi di merito con riferimento al lasso temporale intercorso tra l’invito di pagamento notificato nel 2008 e i fatti accaduti tra il 1993-1994.

In ogni caso, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, i fatti in questione risalgono incontestabilmente agli anni 1993-1994 oggetto del procedimento penale n. 4205/98 conclusosi con la sentenza del Tribunale di Venezia del 19 ottobre 2006 – per cui risulta evidente l’errore materiale di cui in sentenza circa la data (2004 in luogo di 1994) dell’avvenuto controllo dei documenti T1 da parte della dogana di Venezia su richiesta di quella francese.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 Reg. CEE n. 2913 del 1992, per avere la CTR erroneamente desunto il concorso di MTR s.n.c. nella sottrazione di merci al regime doganale dalla mera indicazione nei documenti T1 emessi dalla dogana francese dei mezzi di proprietà di MTR s.n.c. su cui erano caricate le merci e dalla supposizione della successiva suggellatura dei contenitori da parte della stessa dogana francese, tanto più che la riscontrata falsità della sottoscrizione dei documenti impediva di considerare compiuto l’accertamento delle circostanze contenute nei documenti di transito. Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, il mero accertamento della falsità della sola sottoscrizione dei documenti di transito T1, recando questi ultimi timbri originali della Dogana di Venezia, non era sufficiente a dimostrare la partecipazione degli stessi alla violazione doganale contestata, risultando necessaria, a tal fine, la dimostrazione di comportamenti che avessero effettivamente impedito all’autorità doganale di eseguire i controlli di legge.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Va premesso che il regime di transito comunitario – disciplinato dal Reg. CEE 222/77 del 13.12.1976 e dal Reg. 223/77 del 22.12.1976 e successive modificazioni si articola in due tipologie fondamentali ed in connesse misure di semplificazione: A. Il transito comunitario esterno concerne le merci allo stato estero la cui importazione è assoggettata ai diritti previsti dalla tariffa doganale comune e che debbono formare oggetto di una dichiarazione compilata sul formulario T1 (Reg. 222/77, art. 1, par. 2). Questo regime è utilizzato (tra l’altro) per la merce destinata alla esportazione verso paesi terzi che beneficiano – ove si tratti di prodotti agroalimentari delle restituzioni all’importazione nell’ambito della politica agricola comune (merce a tal fine equiparata – per fictio iuris – a quella allo stato estero). B. Il transito comunitario interno riguarda invece le merci riconosciute esenti da ogni imposizione comunitaria perchè originarie dalla comunità o perchè considerate in libera pratica nella comunità stessa (essendo già stati riscossi i prelievi doganali) e che debbono formare oggetto di una dichiarazione compilata sul formulario T2 (Reg. 223/77, art. 1, par. 3).

In linea generale, La Corte di giustizia, nella sentenza del 29 ottobre 2015, causa C-319/14, B & S Global Transit Center BV, con riferimento agli artt. 203 e 204 C.D.C., applicabile ratione temporis-ha chiarito che “Gli artt. 203 e 204 Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal Reg. (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che un’inosservanza dell’obbligo di presentare una merce vincolata al regime di transito comunitario esterno all’ufficio doganale di destinazione fa sorgere un’obbligazione doganale sulla base non già dell’art. 204 Reg. n. 2913/92, come modificato dal Reg. n. 1791/2006, bensì dell’art. 203 Reg. n. 2913/92, come modificato dal Reg. n. 1791/2006, allorchè la merce considerata è uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea e il titolare di detto regime non è in grado di produrre documenti conformi al Reg. (CEE) n. 2454/93, della Commissione, del 2 luglio 1993, art. 365, par. 3, che fissa talune disposizioni d’applicazione del Reg. n. 2913/92, nella versione di cui al Reg. (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, o al Reg. n. 2454/93, art. 366, par. 2 e 3, nella versione di cui al Reg. (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008”.

Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha precisato che “Per quanto concerne, più in particolare, la nozione di sottrazione al controllo doganale, di cui all’art. 203 C.D.C., par. 1, è necessario ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale nozione deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’art. 37 C.D.C., par. 1 (sentenza DSV Road, C-187/14, EU:C:2015:421, punto 25)” (par. 28) e che “Così, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un’inosservanza dell’obbligo di presentare la merce all’ufficio doganale di destinazione prima che essa lasci il territorio doganale dell’Unione ha l’effetto di impedire alle autorità competenti di effettuare uno dei controlli doganali di cui all’art. 37 C.D.C., par. 1, ossia quello previsto all’art. 92 stesso C.D.C., par. 2, che è decisivo per il funzionamento del regime di transito, in quanto consente a tali autorità di determinare se il regime di transito si sia concluso in modo corretto. Una siffatta inosservanza costituisce una sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell’art. 203 C.D.C., poichè non sono soddisfatti neanche i requisiti posti dal Reg. d’applicazione, art. 365, par. 3, o art. 366, par. 2 e 3, che consentono di considerare un siffatto regime concluso nonostante la mancata presentazione della merce all’ufficio doganale di destinazione” (par. 32).

In caso di sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione, l’art. 203 C.D.C. fa sorgere un’obbligazione doganale a carico di quattro categorie di persone: la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale; – le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale; – le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquistata o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale, e – se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.

Ai sensi dell’art. 96 Reg. CE n. 2913 del 1992 (norma succeduta all’art. 11 Reg. CE n. 2726 del 1990) “Fatti salvi gli obblighi dell’obbligato principale di cui al par. 1 (il titolare del regime del transito comunitario esterno), anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali”.

Con la sentenza 21 dicembre 2016, causa n. C-547/15, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni del richiamato art. 96 C.D.C., con particolare riguardo alla figura dello spedizioniere. Premesso che ” Quanto al tenore dell’art. 96 C.D.C., par. 2, si deve osservare che due condizioni sono richieste perchè uno “spedizioniere” possa essere soggetto all’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione, ai sensi di detta disposizione. Si tratta, da un lato, dell’accettazione delle merci, che presuppone la presa in consegna fisica e la detenzione materiale delle stesse, e, dall’altro, della consapevolezza, al momento dell’accettazione, della loro collocazione in regime di transito comunitario (punto 21)”I ha affermato che “La nozione di “spedizioniere”, il quale ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza al Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, art. 96, par. 2, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal Reg. (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime”.

2.3. La CTR si è attenuta ai suddetti principi, avendo fondato la asserita responsabilità solidale della MTR s.n.c. – e, dopo la sua cancellazione, dei suoi soci- sul fatto che quest’ultima, quale trasportatore internazionale, avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che si trattava di merce soggetta al regime di transito comunitario esterno, e che, in particolare, non poteva ignorare i vincoli posti in essere dai regolamenti comunitari relativi al regime di transito delle merci all’interno del territorio comunitario; ciò in quanto, nella specie, la merce trasportata era scortata dai documenti di transito esterno T1 emessi dalla dogana francese (intestati alla Alma Transitares) e recanti l’indicazione dei mezzi di trasporto della MTR s.n.c. con destinazione Paesi dell’Est Europa e dogana di uscita dalla Comunità quella di Trieste. Il giudice di appello ha, al riguardo, precisato che i documenti ufficiali T1 emessi dagli uffici doganali attestavano che la merce proveniente dalla dogana svizzera, trasportata sui camion della MTR s.n.c., verificata dalla dogana francese di Le Bolou come merce in transito sul territorio comunitario, avesse proseguito il viaggio sui medesimi mezzi di trasporto della MTR s.n.c. non raggiungendo tuttavia la dogana di Trieste, bensì, come dimostrato dai documenti falsificati nelle firme ma su cui erano stati apposti sigilli originali, quella di Venezia dove, in violazione degli obblighi doganali, era stata immessa nel mercato comunitario.

3.Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 9 Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, dell’art. 2697 c.c.e dei principi in materia dell’onere della prova per avere la CTR ritenuto i documenti di trasporto e le lettere di vetture inidonei a dimostrare che, in seguito al passaggio alla Dogana francese, i mezzi della MTR avessero proseguito per la Spagna, ancorchè le lettere di vettura Cmr e i documenti di trasporto internazionale, emessi ai sensi della suddetta Convenzione, avessero valenza probatoria atta a contrastare il contenuto dei documenti doganali, risultati, peraltro, falsificati e pertanto inattendibili; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR, con una motivazione insufficiente e contraddittoria, affermato, da un lato, che la dogana francese avesse sigillato i contenitori della merce trasportata trattandosi di merce in regime di transito fino alla nuova destinazione prevista per l’uscita dallo spazio comunitario (che doveva essere la dogana di Trieste) e, dall’altro, che i documenti T1 scortanti le merci in oggetto fossero risultati falsificati nelle firme.

3.1. Il primo sub motivo è inammissibile, in primo luogo, per novità della questione dedotta, non avendo, peraltro, la ricorrente assolto all’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quella questione – relativa alla assunta violazione dell’art. 9 Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 e dei correlati principi di tema di onere della prova – innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009).

In secondo luogo, premesso che “in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960 n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia – in mancanza della lettera di vettura – attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova” (Cass. Sez. III, 27 maggio 2005, n. 11282), nella specie, la CTR, con un accertamento in fatto-non sindacabile in sede di legittimità- ha affermato che i documenti Cmr, compilati dalle ditte interessate, quella mittente, il trasportatore e il ricevitore, “non consent(ivano) di escludere che per trasportare la merce destinata alla Spagna si fosse dovuta scaricare la merce precedentemente caricata”.

3.2. Il secondo sub profilo è altresì inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi avendo la CTR fondato la responsabilità solidale della MTR s.n.c. – e per essa dei suoi soci – sulla ufficialità dei documenti T1 quanto all’attestazione dell’avvenuto transito della merce caricata sui mezzi della MTR s.n.c. dalla dogana francese verso la nuova destinazione prevista per l’uscita dallo spazio comunitario (la dogana di Trieste), senza che la emersa falsificazione delle firme di “appuramento” nella parte 5 dei detti documenti (i cui timbri erano risultati autentici) intaccasse tale ufficialità, attenendo all’aspetto della contestata sottrazione della merce al controllo doganale, non avendo la merce raggiunto la dogana di Trieste ma quella di Venezia, dove era stata immessa nel mercato comunitario in violazione degli obblighi doganali.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR ritenuto l’invito di pagamento sufficientemente motivato anche se gli atti dell’indagine penale e la sentenza del Tribunale di Venezia del 19 ottobre 2006 cui quest’ultimo faceva riferimento non erano stati ad esso allegati, affermando, sul punto, che i fatti oggetto della controversia erano stati, comunque, portati a conoscenza dei ricorrenti.

4.1. In primo luogo, va rilevato che i ricorrenti, in difetto del principio di autosufficienza, non hanno riportato nè allegato al ricorso l’invito di pagamento in questione, ciò, al fine di permettere a questa Corte di valutare la fondatezza della prospettata censura.

4.2. In ogni caso, il motivo è infondato.

4.3. Premesso che, in linea generale, l’atto impositivo soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa (Cass. sez. 5, n. 30039 del 21/11/2018), secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (..) (Cass. n. 28713 del 2017; n. 18073 del 2008; n. 407 del 2015).

Va, peraltro, osservato, per completezza, che, secondo questa Corte (Cass., sez. V, n. 26183 del 2018; n. 4523 del 2012), “in tema di provvedimento amministrativo di imposizione tributaria, la motivazione che rinvii alle conclusioni contenute in atti redatti nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, già noti al contribuente, non è illegittima, indicando semplicemente che l’Ufficio procedente ha inteso realizzare un’economia di scrittura, la quale non arreca pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”.

4.4. Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto- con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- che la sentenza penale e tutte le circostanze riguardanti i fatti oggetto della controversia, benchè non allegati all’avviso di pagamento, fossero stati, comunque, portati alla più ampia conoscenza dei ricorrenti.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna, I.T., I.S., I.G., I.M.M.G. al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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