Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17251 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11357/2013 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (C.F.: *****), in persona del Sindaco pro tempore Avv. T.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Occagna (C.F.: CCGDNC69C08F158U), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell’Avv. Michele Lo Russo;

– ricorrente – e controricorrente all’incidentale –

contro

Porto Turistico Riva di Traiano S.p.a., (C.F.: *****), con sede in ***** alla Via *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore M.V. (C.F.: *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dal Prof. Avv. Giuseppe Tinelli (C.F.: TNLGPP53E31E5060 e dall’Avv. Giovanni Contestabile (C.F.: CNTGNN63P07H501Z), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei detti procuratori, in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 15;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e Etruria Servizi s.p.a.; Equitalia Sud s.p.a.;

– intimate –

– avverso la sentenza n. 57/6/2012 emessa dalla CTR Lazio in data 14/03/2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 9/5/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. Giovanni Giacalone nel senso dell’accoglimento del ricorso principale e della declaratoria di inammissibilità o di assorbimento di quello incidentale; udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Domenico Occagna, difensore del ricorrente, e dall’Avv. Giovanni Contestabile per il controricorrente.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Civitavecchia proponeva appello avverso la sentenza n. 426/21/09 con la quale la CTP di Roma aveva parzialmente accolto il ricorso della Porto Turistico Riva di Traiano s.p.a. avente ad oggetto la cartella esattoriale con cui era stata ad essa richiesto il pagamento della somma di Euro 15.994,87, quale tassa dei rifiuti prodotti all’interno dell’area portuale per l’anno 2002.

I giudici di prime cure avevano accolto il motivo del ricorso relativo al difetto di legittimazione passiva in capo alla società per l’intera area in concessione denominata “*****” ove sorgevano locali occupati stabilmente da vari soggetti terzi, ritenendo non ipotizzabile una obbligazione solidale del concessionario, in quanto gli obbligati andavano individuati in quei soggetti che occupano e conducono i locali.

Ritenendo di non essere nelle condizioni di individuare gli obbligati tra cui ripartire la somma richiesta, avevano dato mandato al Comune di rilevare i locali che si trovavano all’interno dell’area portuale e delle relativi superfici, i soggetti che le occupavano con le attività esercitate e, valutate le aree rimaste nella disponibilità della società ricorrente, di emettere le nuove fatture nei confronti di tutte le parti obbligate al pagamento della tassa rifiuti.

Il Comune, con l’atto di appello, insisteva nel ritenere la contribuente soggetto passivo, evidenziando che il Porto Turistico Riva di Traiano era una struttura unitaria, gestita nella sua unitarietà dalla ricorrente in forza di atto amministrativo di concessione, costruzione e gestione, ritenendo che gli immobili utilizzati da terzi costituissero parte integrante della struttura unitariamente intesa destinati al servizio delle attività del porto stesso.

Nel costituirsi in giudizio, la società ribadiva di gestire direttamente solo una parte limitata all’interno dell’area portuale e che la situazione era a conoscenza del Comune, in quanto, a seguito di questionario, aveva in data 5.11.2002 dettagliatamente indicato i locali presenti nella predetta area, descrivendo con precisione la loro collocazione, la consistenza dell’attività svolta ed i soggetti che la occupavano.

Con sentenza del 14.3.2012 la CTR del Lazio rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) pur considerando che il Porto Turistico Riva di Traiano era una struttura unitaria, gestita nella sua globalità in forza di atto amministrativo di concessione, destinatari dell’imposta sui rifiuti dovevano intendersi coloro che di fatto detenevano o fruivano dei beni e delle aree insistenti nel territorio comunale e, come tali, produttori dei rifiuti oggetto del servizio di raccolta e smaltimento a cura del Comune;

2) pertanto, il Comune doveva valutare le caratteristiche dei singoli immobili ed emettere le nuove fatture con l’applicazione delle relative tariffe, comprensive della parte di area residua a diretta conduzione ed uso della società Porto Turistico Riva di Traiano s.p.a..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Civitavecchia, sulla base di cinque motivi. La Porto Turistico Riva di Traiano s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, fondato su quattro motivi.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49,comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR escluso la legittimazione passiva tributaria in capo alla Porto Turistico Riva di Traiano s.p.a. per la totalità delle superfici imponibili esistenti nel compendio portuale da essa gestito in forza di concessione di costruzione e gestione, nonostante il detto porto risultasse iscritto in catasto come struttura unitaria.

1.1. La censura è infondata.

Preliminarmente, non apprezzabile è il rilievo secondo cui il Porto Turistico di Riva di Traiano risulta iscritto in catasto come struttura unitaria.

Invero, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’istituzione da parte del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l’uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari (Sez. 5, Sentenza n. 18501 del 10/08/2010).

1.2. Passando all’analisi della censura principale, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o detengono” il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo ai soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 1140 c.c., comma 2, nè tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell’immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte (cfr. Cass. Sentenze nn. 21212 del 05/11/2004 e 15658 del 2004, Sez. 5, e Ordinanza n. 17519 del 12/10/2012).

Tuttavia, una lettura dell’art. 63, che individui, nel caso di compresenza di un detentore e di un occupante, una responsabilità di tipo solidale a carico di entrambi non è avallabile, atteso che proprio l’utilizzo della congiunzione coordinativa disgiuntiva “oppure” depone nel senso di porre in alternativa le due figure dell’occupante e del detentore, nel senso di prevedere, da un lato, che l’occupante sia tenuto a corrispondere la tassa a prescindere dall’utilizzo dell’area (salva, ovviamente, la prova della sussistenza di fattispecie esentative) e, dall’altro, che l’occupazione di quest’ultima ad opera di terzi escluda la legittimazione passiva in capo al detentore, inteso nel senso ampio su indicato.

D’altra parte, anche il tenore della norma induce a ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare il criterio sostanziale dell’effettiva utilizzazione delle aree e dei locali (prescindendo, cioè, dalla mera titolarità giuridica), rilevando, ai nostri fini, colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento.

Depone in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 20530 del 2006 (richiamata dalla resistente), lì dove, in motivazione, afferma che: “Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, indica come soggetti passivi d’imposta “coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62…” e, pertanto in tale dizione deve ritenersi compreso anche il gestore di una stazione di servizio, essendo la sua posizione analoga a quella del conduttore di un qualunque immobile che detiene lo stesso per conto del locatore ed, usufruendo del servizio di raccolta dei rifiuti, è soggetto passivo della TARSU, dovuta, appunto, per il servizio svolto dall’ente comunale. Conseguentemente colui che a qualsiasi titolo occupa un immobile deve corrispondere quanto dovuto per detto servizio, fatti salvi solo patti intercorsi a diverso titolo con il proprietario, che però non rilevano ai fini dell’imposizione della TARSU”.

2. Con il secondo motivo il Comune lamenta l’inosservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, nonchè l’omessa indicazione dei motivi in fatto e in diritto del rigetto del secondo motivo di appello (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), con il quale l’ente pubblico aveva dedotto la mancanza di una effettiva prova della sub-concessione a terzi di una parte delle superfici operative insistenti nel compendio portuale.

3. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della omessa o, in subordine, insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR ritenuto, con motivazione del tutto apodittica, che la società contribuente avesse assolto all’onere di provare l’avvenuta sub-concessione a terzi di una parte delle superfici assoggettabili a concessione.

3.1. I due motivi, siccome strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.

Preliminarmente, le censure non violano, come sostenuto dalla resistente, il principio di autosufficienza (cfr. pag. 27 del controricorso), atteso che a pagina 12 del ricorso il Comune ha trascritto la doglianza reiterata in sede di appello.

I motivi si rivelano fondati, in quanto è del tutto apodittico affermare “La Commissione dopo aver esaminato gli atti, rigetta l’appello del Comune” (pag. 2 della sentenza impugnata), senza precisare a quali atti si faccia riferimento e per quale motivo gli stessi siano idonei a ritenere provata la sub-concessione a terzi di parti dell’area portuale. La circostanza secondo cui, in riscontro ad una richiesta in tal senso del Comune, la società avrebbe, rispondendo ad un questionario, indicato in data 5.11.2002 i locali presenti all’interno del porto, descrivendone la collocazione e la consistenza, nonchè indicando l’attività svolta ed i soggetti che li occupavano, viene riportata nella sentenza della CTR solo nella parte dedicata alle controdeduzioni formulate dalla contribuente avverso l’atto di appello proposto dal Comune.

Nè ad integrare una motivazione (che, nel caso di specie, poteva essere censurata, ratione temporis, sulla base dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione anteriore alla recente riforma), sia pure implicita, può reputarsi sufficiente l’affermazione finale, contenuta nella sentenza impugnata, a tenore della quale “Per tutto quanto non trattato, va confermata la sentenza impugnata che per gli altri punti in controversia non merita censure”.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, rappresentando l’allegazione della sub-concessione di porzioni della struttura portuale a terzi una eccezione in senso stretto, la contribuente non aveva assolto il relativo onere probatorio.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la inosservanza degli artt. 112 e 113 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35,comma 3, secondo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR annullato integralmente la cartella impugnata, anzichè provvedere alla rideterminazione del corretto carico tributario (limitatamente alle porzioni dell’area incontestabilmente occupate dalla contribuente).

5.1. I due motivi restano assorbiti nell’accoglimento del secondo e del quarto.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR rigettato senza alcuna motivazione la sua eccezione (reiterata con l’atto di appello incidentale) concernente l’assenza totale del presupposto di applicazione della tariffa, a causa della mancata istituzione (almeno fino alla fine del 2002) del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (se si faceva eccezione per due cassonetti all’esterno del porto) e del conseguente ricorso, da parte della contribuente, a proprie spese ad un servizio privato (al fine di rimuovere e smaltire i rifiuti prodotti all’interno del complesso).

6.1. Va premesso che il ricorso incidentale non può essere qualificato come condizionato e che la resistente è titolare di un interesse a sollevare la questione, in quanto la CTR, nel confermare integralmente la sentenza della CTP, ha condiviso altresì il passaggio logico con il quale i giudici di prime cure avevano dato mandato al Comune di rilevare i locali che si trovano all’interno dell’area portuale e le relative superfici ed i soggetti che le occupano con le relative attività esercitate e, una volta individuate le aree rimaste nella disponibilità della società ricorrente, di emettere le nuove fatture nei confronti di tutte le parti obbligate al pagamento della tassa rifiuti (ivi compresa, dunque, la Porto Turistico s.p.a.).

Ciò premesso, il motivo si rivela fondato.

Invero, non può ritenersi congrua sul piano logico-giuridico la laconica motivazione resa dalla CTR (“Per tutto quanto non trattato, va confermata la sentenza impugnata che per gli altri punti in controversia non merita censure”).

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017).

Nella fattispecie in esame, i fatti non presi in considerazione dalla CTR (la nota inviata dal Comune al proprio Ufficio Tributi in data 20.1.1996 – dalla quale sarebbe desumibile la sussistenza all’epoca di soli due cassonetti all’esterno dell’area portuale -, le fatture recanti il corrispettivo pagato dalla società alla La Custodia s.a.s. per lo smaltimento dei rifiuti -, la Convenzione intercosa nel 1990 tra il Comune e la contribuente, la lettera inviata dal Comune alla società in data 5.11.2002 – dalla quale sarebbe evincibile la mancata attivazione, almeno fino ad allora, del servizio di smaltimento dei rifiuti -, gli accertamenti contenuti nelle sentenze nn. 341/08 del Tribunale di Civitavecchia e 10/01/12 della CTR di Roma) presentano i connotati della decisività, potendo la loro valutazione complessiva condurre ad una decisione difforme.

6.2. La sentenza va, pertanto, cassata anche con riferimento a tale motivo.

La CTR dovrà tener presente che, ai sensi del T.U. Finanza locale, artt. 268, 269, e 270, (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla L. 20 marzo 1941, n. 366, artt. 25,27 e 28), il Comune, per quanto riguarda i rifiuti “esterni” e per quelli civili e domestici, a differenza dei rifiuti industriali per cui ne ha solo facoltà, ha l’obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto, con diritto di privativa, direttamente o tramite concessionario, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l’obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato “tassa” alla stregua dell’indicazione della stessa legge nonchè della sua natura, con la conseguenza che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio (salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento delle immondizie con altre modalità), purchè ne abbia la possibilità, (quando siasi verificata l’istituzione del servizio e questo venga effettivamente espletato; Sez. 1, Sentenza n. 995 del 04/02/1987), e salvo che sia autorizzato dall’ente allo smaltimento con altre modalità (Sez. 5, Sentenza n. 10608 del 04/07/2003).

Invero, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013 e Sez. 5, Sentenza n. 1963 del 26/01/2018).

La CTR dovrà, pertanto, accertare, oltre se nel 2002 fosse stato attivato un servizio comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area portuale, se la Convenzione intervenuta nel 1990 tra il Comune e la Porto Turistico Riva di Traiano (cfr. pag. 47 del controricorso) integrasse gli estremi dell’autorizzazione comunale a provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti.

7. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che la debenza della tariffa presupponeva che vi fosse un servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani che, invece, almeno fino al 2003, non era stato attivato dal Comune.

8. Con il terzo motivo la ricorrente in via incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, in ordine al profilo della mancata attivazione del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area portuale fino a tutto il 2002, si era già formato il giudicato esterno a seguito della mancata impugnata della sentenza n. 10/01/12 emessa dalla CTR di Roma in data 16.1.2012 (pur riferentesi all’anno 2000).

9. Con il quarto motivo la società si duole della omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR considerato che, avendo essa già sostenuto una serie di costi per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica pubblica, la pretesa comunale avanzata con la cartella di pagamento impugnata rappresentava una duplicazione di quanto già versato.

9.1. I tre motivi restano assorbiti nell’accoglimento del primo.

10. Per l’effetto delle considerazioni che precedono, la causa va rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione, affinchè la decida nel merito, pronunciandosi anche sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il quarto, dichiara assorbiti il terzo e il quinto, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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