Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17253 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26615/2013 proposto da:

G.M. (C.F.: *****), rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Apicella (C.F.: PCLGTN62H11F912F), nonchè, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Emilio Grimaldi (C.F.: GRMMLE57S18A091C), come da procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via Amendola n. 3, 84043;

– ricorrente –

contro

Comune di Giungano;

– intimato –

– avverso la sentenza n. 3032/2016 emessa dalla CTR Campania in data 01/04/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 9/4/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

G.M. impugnava l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di nuove opere (deposito e veranda) realizzate su un fondo agricolo di sua proprietà, sito nel Comune di *****, le era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 550,00, oltre interessi e sanzioni (a titolo di TARSU per gli anni 2006-2011 – poi rettificato dal Comune, limitandolo alle sole annualità 2008-2011, dopo i chiarimenti forniti dalla parte), per dichiarazione infedele sul complesso agricolo oggetto dell’ampliamento edilizio, comportante l’aumento della superficie tassabile da mq 167 a mq 292.

Tra i vari motivi di censura evidenziava, in particolare, che il completamento dei lavori di ampliamento, autorizzati con apposito permesso a costruire comunale rilasciato nel maggio del 2007, erano stati ultimati solo nel maggio 2011 e che, dunque, la denuncia di variazione andava presentata esclusivamente da gennaio 2012, Reg. TARSU comunale, ex art. 15 e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70. Sicchè, solo da tale data sarebbe scattato l’obbligo che ne occupa, ritenuto dall’ente impositore inadempiuto sin dal 2008.

Il giudice di prime cure, con sentenza n. 223/2013, statuiva negativamente su tutti i motivi di censura (i.e.: difetto di sottoscrizione autografa e motivazione insufficiente dell’atto impositivo; mancata erogazione dei servizi di smaltimento, ecc.), osservando, per altro verso, che la nuova superficie era stata acclarata in contraddittorio tra i verificatori comunali e la parte.

L’appellante impugnava la detta sentenza, reiterando le doglianze rigettate, denunciando anche l’omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame e concludendo per l’accoglimento dell’impugnazione, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al governo delle spese di lite.

L’appellata amministrazione, costituitasi con apposita memoria, eccepiva l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi specifici, ribadendo le altre argomentazioni accolte in prime cure e chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza dell’1.4.2016, la CTR Campania accoglieva parzialmente l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) ai sensi del Reg. comunale TARSU, art. 15, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, le variazioni dei dati catastali concernenti gli immobili soggetti all’imposta vanno denunciate entro il gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento;

2) risultava per tabulas che i lavori di ampliamento erano stati ultimati nel maggio 2011, mentre il permesso imponeva il compimento degli stessi entro 36 mesi dal suo rilascio (quindi, entro il mese di maggio del 2010), coerentemente, del resto, con la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 2001;

3) la denuncia di variazione andava, dunque, effettuata, nel caso di specie, entro gennaio 2011 (e non 2012, come sostenuto dalla contribuente), mentre non sussisteva siffatto obbligo negli anni antecedenti, in quanto non si era ancora verificato il presupposto della maggior imposizione;

4) l’avviso andava, dunque, annullato in parte qua, residuando la validità dell’accertamento solo per l’anno 2011;

5) importi e sanzioni andavano rideterminati di conseguenza.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. La Migrantes SOMS, L.R., F.G. e R.A. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.M., sulla base di due motivi. Il Comune di Giungano non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, e art. 70, del Reg. Comunale, art. 15 e del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 15, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che a) il presupposto della tassa ed il conseguente obbligo di denuncia (di variazione) fossero scaturiti, anzichè dalla realizzazione della nuova superficie, dallo scadere del termine stabilito nel permesso di costruire per la realizzazione delle opere; b) il termine per il completamento delle opere fosse di 36 mesi dal rilascio del titolo, anzichè dall’inizio dei lavori.

1.1. Il motivo è fondato.

In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 (…)”.

In base al successivo art. 70, comma 1, “I soggetti di cui all’art. 63, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. (…)”.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’imposta è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione (Sez. 5, Sentenza n. 18054 del 14/09/2016).

In particolare, la superficie che il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 65, impongono di considerare, al fine della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani concretamente dovuta, è quella complessivamente occupata e detenuta, come tale potenzialmente produttiva di rifiuti (Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4569 del 25/02/2010).

Da ciò consegue che, essendo il presupposto per l’imposizione della tassa rappresentato dalla detenzione del locale, lo stesso non può dirsi realizzato (come, invece, ritenuto dalla CTR) per il solo fatto che sia scaduto il termine astratto di 36 mesi decorso dal rilascio del titolo abilitativo dei lavori di ampliamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la omessa pronuncia in ordine a più domande, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè il difetto assoluto di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR con una motivazione apodittica ritenuto condivisibili le ulteriori argomentazioni già espresse dal giudice di prime cure siccome “non validamente criticate dall’appellante”, nonostante avesse reiterato, con specifici motivi di appello, le doglianze.

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente.

Invero, essendo incontestata la circostanza secondo cui i lavori di ampliamento del complesso agricolo vennero ultimati nel mese di maggio del 2011, la G. avrebbe dovuto, in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, presentare al Comune la denuncia unica dei locali tassabili entro il 20 gennaio del 2002. Da ciò consegue che il Comune di Giungano non avrebbe potuto sottoporre a tassazione l’anno 2011.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; condanna l’intimato al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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