LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10447/2014 R.G. proposto da:
M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Panariti, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Via Celimontana n. 28, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– controricorrente –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania, nn. 634/4/2013 e 635/4/2013, depositate il 15 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 aprile 2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di M.A., con riferimento agli anni 2005 e 2006, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, per un preteso maggiore reddito di Euro 33.950,00, determinato per incrementi patrimoniali, costituiti dall’acquisto di un immobile in Carpi il 3-8-2007 per Euro 175.000,00 e di altro immobile il 29-1-2008 per la somma di Euro 50.100,00. L’ufficio riduceva gli importi di Euro 40.348,00 per l’incasso da parte della contribuente di una polizza vita, sicchè non risultava giustificata la spesa complessiva di Euro 169.752,00. L’Agenzia riconosceva l’efficacia probatoria della “confessione” di “debito” in data 3-82007 della somma di Euro 160.000,00, della contribuente, con cui essa riconosceva che la somma per l’acquisto dell’immobile in Carpi era stata fornita in prestito da L.C.M., come da documentazione bancaria; riteneva, però, che la somma era stata restituita il 31-7-2008, come da accordo sottoscritto tra le parti, in assenza di pagamento rateale successivo a tale data, senza tenere conto del successivo accordo che prevedeva una restituzione successiva, tanto che le somme erano state restituite al mutuante nel 2011, proprio con il ricavato dalla vendita dello stesso immobile a terzi.
2. Con separati ricorsi la contribuente evidenziava che la somma per l’acquisto degli immobili sarebbero state restituiti al L.C. con la vendita a terzi dello stesso immobile, come risultava dalle trattative già in atto, oltre che dalla cambiale sottoscritta dai promissari acquirenti e dalla fideiussione. Tale previsione negoziale era contenuta a tergo della dichiarazione “confessoria” del 3-8-2008, con la previsione che, poichè la contribuente, non aveva restituito la somma entro il 31-7-2008, era stata concessa la proroga sino al 31-12-2010.
3. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi, in quanto le scritture prodotte dalla contribuente erano prive di data certa.
4. Proponeva appello la contribuente avverso entrambe le sentenze, evidenziando che l’Ufficio non aveva tenuto conto che il debito era stato saldato, con la restituzione delle somme, solo nel 2011, a seguito della cessione dell’immobile di Carpi a terzi, e non al 31-7-2008.
5. La Commissione tributaria regionale, con due diverse sentenze (634 e 635 del 15-10-2013), riteneva gli appelli inammissibili, in quanto non era stata censurata la “ratio decidendi” delle sentenze della Commissione provinciale, che avevano ritenuto la “non validità” delle prove prodotte dalla contribuente. Inoltre, la Commissione regionale rilevava la nullità della domanda presentata dalla contribuente solo in sede di appello relativa alla mancanza di adeguata motivazione dell’avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.
6. Avverso tali sentenze propone ricorso per cassazione la contribuente.
7. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente deduce “ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, relativamente alla inammissibilità del ricorso in appello per assoluta incertezza di un motivo specifico di impugnazione in relazione al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 ed all’art. 342 c.p.c., nella formulazione ante riforma D.L. n. 83 del 2012”, in quanto con l’atto di appello (pagine 9 e 10), riportato a pagina 7 del ricorso per cassazione, si è provveduto a contestare in modo specifico proprio la “ratio decidendi” delle sentenze della Commissione tributaria provinciale.
1.1. Tale motivo è fondato.
Invero, va preliminarmente chiarito che la Commissione regionale, pur avendo scritto nel dispositivo “rigetta l’appello”, in realtà in motivazione ne ha dichiarato espressamente l’inammissibilità, tanto da fare riferimento alla formazione del giudicato “in relazione alla non validità delle prove” addotte dal contribuente nel corso del giudizio.
La Commissione regionale, infatti, chiarisce che l’appello non coglie la ratio decidendi della pronuncia di prime cure, con il conseguente giudicato formatosi sulla stessa (“è all’evidenza che l’appello… nulla oppone in relazione all’unico motivo su cui si fonda la sentenza, ossia la non validità delle prove prodotte dalla ricorrente per i motivi espressi nella motivazione della stessa. Infatti, la generica asserzione…che di seguito si ripropone (“le conclusioni dei giudici appaiono in larga misura influenzate dalla tesi portata innanzi dall’Ufficio che tra l’altro non entrano nel merito della controversia e della giustezza della lite ma si limitano a fornire parere giurisprudenziale sulla valenza giuridica di una dichiarazione di parte”) non contesta in alcun modo l’operato ed il convincimento del giudice. Tale mancanza porta come conseguenza il formarsi del giudicato in relazione alla non validità delle prove”).
Pertanto, la Commissione regionale ha ritenuto inammissibile l’appello della contribuente per non avere impugnato la ratio decidendi della sentenza della Commissione provinciale, quindi per assoluta genericità dei motivi di impugnazione.
Tuttavia, dalla trascrizione dell’appello, avvenuta a pagina 7 del ricorso per cassazione, con riferimento alle pagg. 9 e 10 del gravame, si contesta specificamente la ratio decidendi della pronuncia di prime cure. Infatti, la contribuente ritiene che vi sia stato un errore nel considerare come restituita la somma di Euro 160.000,00, presa a mutuo dal L.C., con la scrittura confessoria del 3-8-2007, in data 31-7-2008, risultando documentalmente, non solo la successiva pattuizione con proroga del termine di restituzione al 31-12-2010, ma anche l’effettiva restituzione delle somme nel 2011, con il ricavo della successiva vendita dello stesso immobile in Carpi a terzi (“ciò che risulta strano è che l’Ufficio considera restituita questa somma in data 31 luglio 2008, nonostante nella confessione fosse previsto un alternativo piano di ammortamento…il debito è stato saldato dalla contribuente nell’anno 2011 a seguito della cessione dell’immobile di Carpi. Ad attestare quanto detto si allega copia dell’atto di cessione e le contabili dei bonifici effettuato a favore del signor L.C. a titolo di restituzione del prestito ricevuto nell’anno 2007”). Si chiarisce anche, nell’appello, che la contribuente in base alla dichiarazione confessoria del 3-8-2007 aveva due alternative: o restituire la somma di Euro 160.000 entro il 31-7-2008, oppure versare la somma in dieci rate di Euro 16.000,00 oltre interessi al 5 % annui, ma non vi era la prova della restituzione “in contanti” delle somme entro il 31-7-2008, pur non essendo stata effettuata neppure la rateazione annuale, proprio per il contenuto della successiva pattuizione, con proroga del pagamento al 31-12-2010.
Peraltro, per questa Corte, nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito – nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l’appello, per la mancanza di critica alla motivazione della pronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivi d’opposizione all’atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure – (Cass., 23 novembre 2018, n. 30525).
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, relativamente alla inammissibilità di motivi (domande ed eccezioni) nuovi in appello in relazione al principio secondo cui il Giudice ha l’onere della qualificazione giuridica delle domanda esaminando la sostanza della stessa”, in quanto non vi sarebbe stata la proposizione di una domanda nuova in appello, costituita dalla mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ma soltanto “una eccezione di mancanza della prova dei fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria ed una richiesta di corretta valutazione degli elementi di prova prodotti dalla signora M.”.
2.1. Tale motivo è inammissibile.
Infatti, il motivo non è autosufficiente, in quanto la ricorrente non ha indicato graficamente ed integralmente sia il contenuto del ricorso di primo grado (limitandosi a pag. 10 del ricorso per cassazione a rinviare a quanto dedotto alle pagg. 6 e 7 dei ricorsi introduttivi), sia i motivi di appello, atti dai quali sarebbe risultata la “vera natura” della domanda originaria.
3. Va, quindi, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui va demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019