LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12807-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 529/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 529/09/15, depositata il 30/01/2015, della CTR del Lazio, avente ad oggetto il rimborso IRPEF per l’anno 2001, richiesto da R.E. per la prestazione allo stesso erogata, in relazione alla gestione del capitale accantonato dal Fondenel.
2. Avverso tale pronuncia ha ricorso l’Ufficio affidandosi a due motivi, si è difeso con controricorso il contribuente.
3. Successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, A.G. ha presentato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi della L. n. 225 del 2016, art. 6, comma 2 e degli artt. 390 e 391 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, le parti hanno definito il contenzioso con accordo transattivo.
2. Con atto del 27/02/2019, R.E. ha depositato atto di rinuncia al controricorso con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e compensazione delle spese.
3. Con atto del 22/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
4. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, i1 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019