LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7777-2014 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 191/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 24/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
RILEVATO
che G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 191/28/13 pubblicata il 24 settembre 2013 con la quale era stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 776/3/2012 con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF e IVA oltre a sanzioni ed interessi per l’anno 2006;
che l’Agenzia delle Entrate in data 24 settembre 2018 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere la controparte contribuente aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege.
CONSIDERATO
che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; Considerato che ai sensi della L. di conversione n. 96 del 2017, art. 11, n. 10, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per cui nulla va disposto sulle spese stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019