Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17270 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26490-2016 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2058/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

RILEVATO

che V.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2058/2016 pubblicata l’11 aprile 2016 con la quale era stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1522/40/2015 con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF e addizionale regionale oltre a sanzioni ed interessi per l’anno 2004;

che le parti hanno presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere il contribuente aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege;

Considerato che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

Considerato che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; Considerato che ai sensi della L. di conversione n. 96 del 2017, art. 11, n. 10, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per cui nulla va disposto sulle spese stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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