LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22633/2012 R.G. proposto da:
SOEDIL SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Fallarino, elettivamente domiciliata in Roma, via C. Colombo n. 348, presso lo studio dell’avv. Paola Russo.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 32, n. 86/32/12, pronunciata il 3/02/2012, depositata il 2/03/2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. Soedil Srl, con sede legale in Benevento, impugnò innanzi alla CTP di quella città l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2004, maggiori ricavi non dichiarati (Euro 62.144,00), accertati con l’applicazione dello specifico studio di settore, nonchè gli avvisi di accertamento recanti maggiori imposte, per gli esercizi 2006, 2007, derivanti dalla rideterminazione in aumento dei ricavi del 2004;
la CTP, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 382/07/2010, in parziale accoglimento delle domande, quantificò i maggiori ricavi del 2004 in Euro 40.000,00, e, per l’effetto, rideterminò i redditi di impresa tassabili per il 2006 (nella misura di zero Euro) e per il 2007 (nella misura di 35.354,00 Euro);
2. avverso la decisione di primo grado hanno interposto gravame entrambe le parti e la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato di rigettare l’appello, ritenendo che: “l’accertamento è scaturito da un controllo documentale a seguito di notifica del questionario ed è stato fondato su un’articolata e dettagliata ricostruzione i cui presupposti di fatto sono stati ricavati dai dati contabili ed extracontabili dichiarati dalla società stessa, come evidenziato nella impugnata sentenza. L’appellante, nel riproporre i motivi di cui al ricorso introduttivo, si è limitata a delle semplici affermazioni (perchè ha prima assunto otto dipendenti e poi ha ridotto il numero degli stessi a soli tre di cui uno part-time) nè è riuscita a spiegare il perchè di una condotta antieconomica e perchè i soci avessero finanziato la ricostituzione del conto cassa in un’attività antieconomica.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
3. la contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione di questa sentenza della CTR, mentre l’Agenzia resiste con controricorso, nel quale articola ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;
4. il ricorso è stato chiamato all’odierna udienza camerale a seguito d’avviso notificato con invio telematico a mezzo PEC.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo del ricorso principale, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2729 c.c., la ricorrente censura la sentenza della CTR che, per un verso, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di accertamento dei ricavi mediante gli studi di settore, in quanto, mentre la società aveva dimostrato le ragioni dello scostamento dei ricavi effettivi rispetto a quelli standardizzati, l’Agenzia, invece, si era limitata ad affermare che le giustificazioni offerte dall’ente collettivo verificato non erano “congrue”; per altro verso, avrebbe ravvisato contra legem che ricorreva una “grave incongruenza”, tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, per il 2004, come prescritto dal detto art. 62 – sexies, trascurando che, nella specie, i ricavi non dichiarati, rispetto al ricavo minimo determinato in base allo studio di settore (Euro 238.013,00), ammontava appena a Euro 55.093,00, pari al 23,14%;
sulla scorta di questi argomenti, la ricorrente fa valere la nullità dell’accertamento del 2004, e, conseguentemente, di quelli relativi alle annualità 2006 – 2007, dipendenti dal primo;
2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, la ricorrente censura il vizio dello sviluppo argomentativo della sentenza della CTR che parrebbe avere ravvisato la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia fiscale, mentre, in realtà, la CTP si era discostata dal risultato dell’atto impositivo, riducendo ad Euro 40.000,00 i maggiori ricavi non dichiarati;
la società, infine, lamenta l’omessa motivazione sulla sua doglianza riguardante il fatto che l’Agenzia, nonostante la richiesta scritta dell’interessata, non le avesse restituito la documentazione contabile che le era stata consegnata dopo la notifica del questionario, con ciò ledendo il diritto di difesa della contribuente, la quale non aveva potuto produrre quella documentazione in giudizio;
2.1. il secondo motivo è fondato;
il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicchè è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo (Cass. 18/04/2019, n. 10901; 23/03/2018, n. 7354; 21/12/2015, n. 25707); nella specie, la CTR si è limitata a confermare la legittimità della sentenza di primo grado – che, a sua volta, aveva rideterminato, secondo equità, i ricavi non dichiarati, per il 2004, in Euro 40.000,00 (ritenendo “congruo” tale recupero fiscale, minore di quello accertato dall’erario) -, senza spiegare le ragioni di un simile convincimento;
il vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione ratione temporis vigente), ricorre anche sotto altro profilo, in quanto la Commissione non ha preso posizione sulla doglianza della contribuente di non avere potuto fare valere, compiutamente, le proprie difese innanzi alla CTP, a causa dell’impossibilità di produrre, nella causa di merito, la documentazione contabile che aveva fornito ai verificatori durante il contraddittorio preventivo svoltosi in fase amministrativa;
3. l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo;
4. con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’Agenzia censura la sentenza della CTR che avrebbe omesso di pronunciare sull’appello incidentale dell’Ufficio, che aveva impugnato la sentenza di primo grado che, da un lato, aveva riconosciuto la sostanziale legittimità dell’accertamento fiscale, e, dall’altro, aveva erroneamente confermato solo in parte la pretesa fiscale;
3.1. il motivo è fondato;
posto che è incontestato che entrambe le parti hanno appellato la sentenza di primo grado, per il capo di rispettiva soccombenza (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione della contribuente), si rileva che la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale dell’Ufficio, del quale neppure ha dato atto in sentenza;
4. ne consegue che, accolti il ricorso principale e il ricorso incidentale, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione che, nel riesaminare la causa, in relazione alla tesi difensiva della ricorrente, secondo cui una percentuale di scostamento di circa il 23,14%, tra ricavi dichiarati e ricavi accertati con il procedimento standardizzato, non sarebbe indice di una “grave incongruenza” (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione), dovrà anche considerare che, in precedenti, condivisibili pronunce (Cass. 11/07/2016, n. 22421), questa Corte, scegliendo una chiave interpretativa del dato normativo (“grave incongruenza”) distonica rispetto a quella prospettata dalla società, al contrario, ha ravvisato la sussistenza di tale requisito anche quando la percentuale di scostamento era inferiore al 10%; alla CTR, infine, è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019