LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12411-2017 proposto da:
M. GIOCHI SAS DI M.S. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato CARLO LEPORE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI MARIA MATINO, MARCO RIPAMONTI;
– ricorrente –
contro
B.M., P.L., B.C., nella qualità di eredi di B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentati e difesi dall’avvocato GUGLIELMO BORRI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
1. – M. Giochi S.a.s. di M.S. & C. ha proposto ricorso per cassazione per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di B.M., B.C. e P.L., contro la sentenza del 17 gennaio 2017 con cui la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essi proposto avverso sentenza del Tribunale di Arezzo.
2. – B.M., B.C. e P.L. hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
3. – L’unico motivo di ricorso denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il giudice di secondo grado affermato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di notifica dell’atto di appello, all’esito di errata, sommaria ed incongrua interpretazione e valutazione delle disposizioni di cui agli artt. 141,156 e 160 c.p.c..”.
RITENUTO CHE:
4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza del Tribunale di Arezzo è stata pubblicata il 5 dicembre 2014. La società appellante ha tentato la notifica dell’atto d’appello il penultimo giorno utile, ossia il 4 giugno 2015, ma essa ha avuto esito negativo a causa del trasferimento del destinatario, ossia del difensore della controparte, il quale aveva precedentemente spostato il proprio studio altrove. Dopo di che nessuna ulteriore notifica risulta essere stata tentata e tanto meno portata a compimento. In accoglimento dell’eccezione spiegata dagli appellati – i quali hanno evidentemente avuto in qualche modo conoscenza di fatto del menzionato tentativo di notificazione: conoscenza di fatto per avventura acquisita aliunde che non vale a determinare il perfezionamento del procedimento di notificazione (v. Cass. 30 luglio 1984, n. 4521; Cass. 5 aprile 2011, n. 7750) – la Corte d’appello ha dunque dichiarato inammissibile l’impugnazione per non essere stata essa introdotta entro il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c..
Orbene, la soluzione del giudice di merito è ineccepibile.
La notificazione non compiutasi in ragione del trasferimento del destinatario è inesistente: non già giuridicamente inesistente per difformità dal paradigma legale, bensì inesistente in rerum natura (si tratta cioè di inesistenza per “totale mancanza materiale dell’atto”, secondo la ricostruzione di Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non aver conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell’atto da notificare al destinatario medesimo. Di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione dell’appellato.
In tale frangente, come è noto, è data al notificante la riattivazione del procedimento di notificazione entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594), ma sempre che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante: il che è di regola da escludere in caso di trasferimento del difensore della controparte, l’ubicazione del cui studio è accertamento agevolissimo, alla portata di chiunque dotato di un minino di diligenza, attraverso la consultazione telematica del relativo albo.
Il che esime dall’osservare che nel caso in esame la riattivazione del procedimento di notificazione non vi è stata affatto.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019
Codice Procedura Civile > Articolo 325 - Termini per le impugnazioni | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Penale > Articolo 156 - Estinzione del diritto di remissione | Codice Penale
Codice Penale > Articolo 160 - Interruzione del corso della prescrizione | Codice Penale