LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24524-2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato COMI VINCENZO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 45823/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.
RILEVATO
Che:
1. con decreto n. 2751 del 21/06/2018 il Tribunale di Milano -Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea -ha respinto il ricorso proposto dal cittadino maliano S.D. avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, negando le invocate forme di tutela internazionale, sussidiaria e umanitaria;
2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, prospettando anche tre questioni di legittimità costituzionale, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
4. il primo motivo (“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 2, comma 1, e artt. 14 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (…) con specifico riferimento all’obbligatorietà dell’uso di iuformazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 9 e art. 8, comma 3”) è inammissibile, poichè volto a contestare il merito delle valutazioni espresse dal tribunale, con ampie e approfondite argomentazioni, sulla non credibilità intrinseca del racconto del richiedente (tenuto conto delle fonti informative che hanno circoscritto l’episodio asseritamente integrante il pericolo di persecuzione personale) e sull’attuale insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Mali (alla luce di fonti di informazione specifiche e aggiornate).
4.1. al riguardo questa Corte ha invero più volte affettnato che: i) il profilo della credibilità integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato espressamente a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 3340/2019), come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis (Cass. Sez. U, 8503/2014; Cass. 27415/2018); li) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14,lett. c), l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” – da interpretare anche in conformità a fonti (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e giurisprudenza (Corte giust. 18/12/2014; 17/0/2009, Eigafaii; 30/01/2014, Diakitè) eurounitarie -implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile in sede di legittimità nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018);
5. analogo profilo di inammissibilità investe il secondo motivo (“omesso esame di più fatti decisivi (…) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento all’obbligatorietà dell’uso di informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine e”,.- D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, e art. 8, comma 3") in quanto il tribunale non ha omesso di esaminare, bensì ha diversamente valutato (rispetto a quanto auspicato) le situazioni di vulnerabilità allegate dal ricorrente;
6. va infine disattesa l’istanza subordinata, L. Cost. n. 83 del 1953, ex art. 23, di sollevare questioni di legittimità costituzionale: i) del D.L. n. 13 del 2017 per violazione dell’art. 77 Cost. (con riguardo ai profili di necessità e urgenza); ii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli artt. 3,24 e 117 Cost., degli artt. 6 e 13, dell’art. 47 Carta di Nizzae dell’art. 46Dir. 2013/32/UE (con riferimento al rito camerale a contraddittorio eventuale e scritto); iii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. (con riguardo all’inesistenza del reclamo), dando seguito al consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.050,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019v