Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.17358 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29624/2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, 25, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI INGRASCI’;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCA PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2017 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/07/2017 r.g.n. 251/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per: rigetto primo motivo, accoglimento secondo motivo, assorbimento del terzo motivo;

udito l’Avvocato BIANCA PELLEGRINO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da B.G. volta alla condanna della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna al risarcimento del danno conseguito alla Delibera che, con decorrenza dal 24.7.2002, aveva revocato l’incarico, conferitogli con precedente Delib. 22 novembre 2001, avente ad oggetto l’incarico di consulenza per l’attivazione del servizio di riabilitazione cardiologica, da espletarsi presso il Comune di Leonforte.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha dichiarato la nullità del contratto di affidamento dell’incarico intervenuto tra le parti per contrasto con norme imperative di legge.

3. Essa ha richiamato il principio, affermato da questa Corte nelle sentenze nn. 26202/2010, 17465/2013, Cass. SSUU 26657/2014, secondo cui le Delibere di conferimento di incarico professionale prive della indicazione dell’ammontare delle spesa prevista e dei mezzi finanziari per farvi fronte sono affette da nullità ai sensi del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 284,D.L. n. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5.

4. La Corte territoriale ha anche richiamato le disposizioni contenute nel del D.L. Pres. Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, art. 189, richiamato dalla L.R. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e ha ritenuto che la delibera con la quale l’incarico era stato attribuito era nulla perchè l’obbligo assunto nei confronti del B., comportante “ingenti uscite economiche”, era stato indicato in via generica, senza concreti riferimenti e senza individuare preventivamente il competente capitolo di bilancio su cui il relativo impegno di spesa avrebbe dovuto gravare. Ha aggiunto che, poichè tale lacuna non era stata sanata da un atto successivo, la Delibera non era riferibile all’Azienda ma solo all’attività posta in essere dal suo funzionario in violazione del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, alla cui condotta dovevano riferirsi i danni cagionati alla controparte negoziale.

5 Avverso questa sentenza B.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto l’appello sul rilievo della mancata indicazione del capitolo di bilancio sul quale avrebbe dovuto gravare l’impegno economico derivante dalla Delibera di conferimento dell’incarico. Asserisce che siffatta circostanza era diversa – da quella allegata dall’Azienda, la quale aveva, invece, dedotto soltanto la mancata copertura finanziaria.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

8. Sostiene che le disposizioni contenute nel D.L. n. 66 del 1989, art. 23,R.D. n. 383 del 1934, D.L. n. 66 del 1989, L. n. 142 del 1990, nel D.P.R. Regione Sicilia n. 6 del 1995 e nella la L.R. n. 16 del 1963, poste a fondamento della decisione impugnata, non si applicano alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto la AUSL di Enna non rientra nel novero degli enti locali, destinatari delle predette disposizioni di legge statale e regionale.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 502 del 1992, art. 1, comma 1 bis, recepita dalla Regione Sicilia con la L.R. n. 30 del 1993. Sostiene che l’art. 3, comma 1 bis, nel disporre che “i contratti di fornitura di beni o servizi il cui valore sia inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al comma 1 bis”, non prevede la nullità delle delibere adottate e dei contratti stipulati senza l’indicazione del capitolo di bilancio sul quale dovrebbero gravare.

Esame dei motivi.

10. Il primo motivo è infondato.

11. Emerge dall’atto di appello, allegato al ricorso, che l’Azienda, aveva dedotto oltrechè il difetto in capo al B. dei requisiti previsti dalla legge, la illegittimità della Delibera di conferimento dell’incarico per la mancanza della copertura finanziaria, (pgg. 9, 12 e 18 dell’atto di appello) ai sensi della L.R. n. 69 del 1981, artt. 12, 21 22 e 82 e aveva, altresì, allegato che il visto di regolarità contabile congiunto alla attestazione di copertura finanziaria costituiva requisito di esecutività della Delibera concernente l’attribuzione dell’incarico al B. (pg. 19 atto di appello).

12. Non sussiste, pertanto il vizio di “ultra petizione” addebitato alla sentenza impugnata atteso che per “copertura finanziaria” deve intendersi la disponibilità del finanziamento sul competente capitolo di bilancio (Corte Conti reg. Sicilia sez. giurisd., n. 1337/2012).

13. Il secondo motivo, pur fondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata l’erroneo riferimento alle disposizioni della legge statale e regionale ed ai principi di diritto enunciati da questa Corte con riguardo agli enti locali, non comporta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la cassazione della sentenza impugnata, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base della diversa correttiva motivazione di seguito enunciata.

14. La L.R.S. 18 aprile 1981, n. 69, recante “Norme sulla contabilità e l’amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali” disciplina in maniera rigorosa e puntuale la gestione finanziaria e le modalità di spesa di predetti enti.

15. Essa individua in modo analitico le fasi del procedimento relativo alle spese (art. 21), disponendo che “Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicare l’ammontare ed i mezzi per farvi fronte. Gli organi dell’unità sanitaria locale assumono gli impegni, secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso” e che “Per specifiche ragioni d’urgenza, adeguatamente motivate, e per garantire il funzionamento dell’unità sanitaria locale, il presidente del comitato di gestione può adottare provvedimenti che impegnino il bilancio, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva alla quale devono essere sottoposti. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, semprechè la relativa Delibera venga assunta entro il termine dell’esercizio” (art. 22).

16. La Legge regionale innanzi richiamata prescrive, inoltre, che “Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell’unità sanitaria locale devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, al servizio economico – finanziario, il quale, accertate la legittimità della spesa, l’esatta imputazione del bilancio nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell’impegno (art. 23, comma 1).Tutti gli atti adottati che comportano oneri a carico del bilancio devono essere trasmessi al servizio economico – finanziario per la registrazione definitiva del relativo impegno di spesa” (art. 23, comma 2), impone che “Gli atti d’ impegno devono contenere l’indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata” (art. 23, comma 3) e che gli estremi dell’impegno devono risultare anche sugli atti da trasmettere all’organo di controllo (art. 23, comma 4), consente al comitato di gestione di “deliberare, sotto la propria responsabilità, che gli atti di cui al comma precedente abbiano egualmente corso e ne sia registrato l’impegno” (art. 23, comma 6), vieta al servizio economico – finanziario di registrare l’impegno nel caso in cui la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o si intenda dare alla spesa una imputazione irregolare (art. 23, comma 7).

17. La L.R. n. 69 del 1981, innanzi richiamata, con norma di chiusura (art. 82) rinvia “Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge” alle “vigenti norme per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato”, nella avvertita esigenza di coordinare il sistema contabile degli enti del sistema sanitario facenti capo alla Regione con le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

18. Nel quadro normativo sopra ricostruito, deve ritenersi che, diversamente da quanto opina il ricorrente, anche nell’ordinamento della regione Sicilia l’adozione dell’impegno di spesa, quale accantonamento e destinazione di una somma per la realizzazione di una determinata iniziativa onerosa, costituisce per le Aziende Sanitarie atto imprescindibile, perchè assicura la corretta gestione delle risorse pubbliche e la necessaria copertura finanziaria della spesa secondo criteri di regolarità contabile.

19. Consegue a quanto osservato che l’assenza dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria della Delibera di conferimento dell’incarico di consulenza al B., rilevata dalla Corte territoriale con accertamento non oggetto di alcuna censura, per un verso rende legittima la Delib. 18 luglio 2002, con la quale è stata disposta la cessazione dell’incarico conferito al B., e, per altro verso non consente di riferire alla odierna ricorrente l’attività negoziale che, in esecuzione della precedente Delib. 22 novembre 2001, si è compendiata nel conferimento dell’incarico di consulenza al B..

20. L’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone, infatti, quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. 17770/2017).

21. Il terzo motivo è infondato in quanto, come innanzi osservato, le disposizioni contenute nella L.R. n. 69 del 1981, artt. 21, 22, 23, disciplinano tutte le attività che comportano spese per le Aziende Sanitarie, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia e all’entità della spesa.

22. Va anche osservato che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, decreto recepito espressamente dalla Regione Sicilia con la L.R. 3 novembre 1993, n. 30, art. 1, nel disporre che “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali” non prevede alcuna deroga alle norme ed ai principi in tema di regolarità contabile delle spese, fissati dalla normativa regionale, nei termini sopra ricostruiti.

23. D’altra parte, l’art. 3, comma 1 ter, che, nel testo vigente al tempo di adozione della Delibera di conferimento dell’incarico dedotto in giudizio (22.11.2001), pur consentendo che i “contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al comma 1-bis”, ribadiva in apertura della disposizione, in maniera chiara ed inequivocabile, l’obbligo del rispetto dei principi di regolarità contabile delle spese laddove disponeva che “Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie”.

24. Sulla scorta delle considerazioni svolte, nei termini sopra precisati correttive della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, ricorso va rigettato.

25. Le spese seguono la soccombenza.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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