Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17359 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 65/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

L.K., in proprio e quale legale rappresentante di LA FELICITA’

DI L.K. & C. S.A.S., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO ERCOLI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. già EQUITALIA CERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 805/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2013 R.G.N. 991/2011.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Firenze, per quello che qui ancora rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale dichiarava illegittima l’iscrizione a ruolo effettuata a carico di L.K., in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. La felicità di L.K. & c. s.a.s., avente ad oggetto contributi Inps e somme aggiuntive accertati con verbale di accertamento notificato il 24/5/2006, relativi ad importi dovuti dal 12.1.2004 al 31.12.2006.

2. La decisione era sorretta dalla considerazione che l’iscrizione a ruolo era avvenuta solo nel corso del 2008, sicchè doveva ritenersi maturato il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, la cui operatività, inizialmente fissata dall’art. 36, comma 6, con riguardo ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati a far data dall’entrata in vigore del decreto, era stata differita al 1 gennaio 2001 dalla L. n. 388 del 2000, art. 78 comma 24, poi al 1 gennaio 2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8, ed infine ancora al 1 gennaio 2004 con la L. n. 350 del 2003.

3. Nè poteva applicarsi la sanatoria introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. n. 122 del 2010, in quanto essa non poteva operare nei casi nei quali, come nella specie, la decadenza era già maturata al momento dell’entrata in vigore del decreto legge.

4. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso L.K., in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. La felicità di L.K. & c. s.a.s.. Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Cerit s.p.a.) non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

5. l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25.

6. Sostiene che tale norma avrebbe ulteriormente dilazionato l’applicabilità della decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, successivamente alle proroghe già previste dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 24, L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8 e dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25.

7. Aggiunge che la norma avrebbe previsto una decadenza soltanto processuale, relativa al venir meno del potere dell’ente di iscrivere a ruolo e di promuovere l’esecuzione forzata speciale, senza intaccare il diritto di credito dell’istituto.

8. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affrontato le questioni trattate con il recente arresto n. 5963 del 12/03/2018, cui occorre dare continuità.

9. Si richiama quindi la motivazione ivi resa, nella quale si è in primo luogo premesso che in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:

– l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie;

– coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;

– il cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all’art. 24 Cost. di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.

10. Si è poi rilevato che l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 e poi più volte ulteriormente dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 e dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004.

11. Su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 111 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore”.

12. Nel richiamato arresto si è in proposito chiarito che l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, è stato quello di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla L. n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio.

13. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. In conclusione, la nuova disposizione si pone in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta.

14. Inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010.

15. Dunque, l’INPS, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non è incorso in decadenza in applicazione del cit. D.L. n. 78, art. 38, comma 12, in quanto tale norma ha, in sostanza, neutralizzato gli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva con verbale notificato nel 2006 ed iscritta a ruolo nell’anno 2008.

16. La natura processuale della decadenza, inoltre, priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell’efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall’istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 10, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali INPS.

17. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d’ appello di Firenze in diversa composizione perchè, alla luce al principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare anche le spese anche di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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