LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28208-2017 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato SANTORO FABIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARRA MICHELE, NASTA FABIANO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2618/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RILEVATO
Che:
con sentenza n. 2618/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione proposta in materia di ATP da B.R. ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6; sosteneva il giudice che nel giudizio di ATPO B.R. aveva richiesto il riconoscimento della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento, mentre nella fase di opposizione all’accertamento tecnico preventivo aveva chiesto di ottenere l’assegno mensile di assistenza e l’indennità di accompagnamento. Ciò posto il giudice rigettava l’opposizione, riconosceva che B.R. fosse invalida nella misura del 90% ma dichiarava inammissibile la domanda volta al riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza in quanto, appunto, formulata per la prima volta nelle conclusioni del giudizio di opposizione ad ATPO.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.R.. L’Inps ha rilasciato procura.
E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
Che:
1.- con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Riconoscimento del grado di invalidità pari al 90% da parte del CTU, atteso che, come risultava dalle conclusioni di cui all’ATP ed all’opposizione, la ricorrente aveva richiesto in primo luogo il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza negato invece dal giudice d’appello per asserita tardività della domanda.
2.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle risultanze della CTU. Totale inabilità della ricorrente violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sostenendosi che la CTU non avesse tenuto conto della patologia ortopedica della signora B. siccome accertato dal proprio c.t. di parte.
3.- Col terzo motivo si denuncia violazione di legge relativa al riconoscimento dell’handicap grave ex lege n. 104 del 1992, art. 3, comma 3; mancata motivazione; in quanto la sentenza non aveva considerato in alcuna parte della motivazione tale domanda.
4.- Il primo e il terzo motivo sono fondati in quanto, come risulta documentato dal ricorso depositato in questo giudizio, sia nelle conclusioni del ricorso per ATP sia nelle conclusioni dell’opposizione all’ATP, la ricorrente aveva richiesto anche l’assegno di invalidità civile.
La sentenza omettendo di provvedere sulla reale domanda svolta ha quindi violato l’art. 112 c.p.c.. E tale violazione esiste anche se la parte non ha indicato nel motivo di ricorso per cassazione la stessa norma di legge violata; atteso che secondo la giurisprudenza consolidata la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, va interpretato nel senso che tale indicazione è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. Pertanto, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell’atto deve prevalere su quello formale, sicchè l’omessa o l’erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (ex plurimis, Cass.15025/2000).
5.- La stessa violazione esiste anche in relazione alla richiesta di accertamento dell’handicap grave contenuta nella domanda svolta e che non è stata presa in alcuna considerazione da parte del giudice.
6.- Il secondo motivo è invece infondato in quanto si risolve in un mero dissenso diagnostico (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al tribunale di S. Maria Capua Vetere in persona di diverso giudice che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al tribunale di S.Maria Capua Vetere in persona di un diverso giudice.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019