LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8938-2018 proposto da:
L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MARTINI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 72/2018 ha accolto l’appello dell’Inps avverso la sentenza che aveva dichiarato fondata per intervenuta prescrizione del credito l’opposizione proposta da L.E. avverso la cartella di pagamento notificatale per il pagamento della contribuzione commercianti cosiddetta a percentuale, desunta sulla base di quattro distinti atti di accertamento fiscale per gli anni dal 2002 al 2005. Osservava la Corte che la Commissione tributaria di Firenze aveva sì annullato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002-2005 dai quali derivava il credito contributivo, ma ciò aveva fatto a seguito della domanda di condono D.L. n. 98 del 2011 ex art. 39, comma 12; riteneva perciò la Corte che la definizione della lite fiscale mediante l’utilizzo di strumenti deflattivi comportasse la definitività dell’accertamento reddituale a differenza delle ipotesi nelle quali la lite fiscale venga conciliata ed il reddito rideterminato sulla base dell’accordo delle parti. Osservava poi che la rilevanza probatoria a fini contributivi dell’accertamento fiscale divenuto definitivo si ricavava dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1. L’equipollenza dell’accertamento fiscale a quello contributivo comportava, secondo la Corte d’appello, che il reddito anche ai fini contributivi fosse quello divenuto definitivo in esito alla procedura agevolata di condono e che il primo dovesse considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.E. con tre motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.
E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
CHE:
con l’atto depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio, L.E. ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della istanza di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione ter”) presentata dalla ricorrente ai sensi della normativa di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Deve essere pertanto pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto depositato in giudizio.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti considerato l’esito del giudizio.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e dispone la compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019