LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22563-2017 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI VENTURA, GIAN PAOLO CARCHIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA *****, in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 108/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.6.2017, la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.D. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine gli aveva rigettato la domanda volta alla ricostruzione della carriera in dipendenza del passaggio al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca da altro ente locale presso cui lavorava in precedenza;
che avverso tale pronuncia ha proposto C.D. ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto preclusa la sua domanda in virtù del giudicato costituito da altra pronuncia intervenuta inter partes, che aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda con cui egli stesso aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità della richiesta di recupero delle somme avanzata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito dell’estinzione di altro giudizio, avente il medesimo oggetto dell’attuale, che si era concluso in modo a lui favorevole in primo e secondo grado e che si era estinto per mancata riassunzione dopo che questa Corte aveva annullato la pronuncia di merito a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218;
che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente lamenta rispettivamente violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e della L. n. 124 del 1990, art. 8, per essergli stato negato il riconoscimento del trattamento economico rivendicato;
che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi chiarito che la sentenza che dichiara l’insussistenza dell’interesse ad agire costituisce una decisione di rito, sicchè è inidonea a spiegare efficacia di giudicato al di fuori del processo nel quale è pronunciata (Cass. n. 18160 del 2015);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019