LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29200-2017 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO PATARINI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2433/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 29.5.2017, la Corte d’appello di. Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da D.S.M. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di taluni volontari occupati presso la Comunità alloggio “Villa M.”, ritenuti invece lavoratori suoi dipendenti;
che avverso tale pronuncia D.S.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto la natura subordinata della collaborazione prestata dai volontari all’interno della comunità alloggio per anziani da lei gestita;
che il motivo è palesemente inammissibile, vuoi perchè l’insufficienza della motivazione non è più deducibile come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014), vuoi perchè le censure di violazione di legge dissimulano plateali richieste di riesame del complessivo materiale probatorio acquisito al processo, disattendendo così il consolidato principio secondo cui non è possibile dedurre una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, dal momento che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in 5.200,00, di cui 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019