LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8824-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.I.G.A., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA ANTONIETTA SACCO, GIUSEPPA CANNIZZARO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata da A.I.G.A. e G.G., dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra gli appellanti e Poste Italiane s.p.a. con effetto dall’inizio della somministrazione intercorsa con E-Work S.p.A., condannando Poste alla riammissione in servizio e al versamento dell’indennità L. n. 183 del 2010 ex art. 32, pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi;
gli intimati hanno resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente ha dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegati verbali di conciliazione in sede di sindacale sottoscritti entrambi il 12.11.18 dai verbali di conciliazione, sottoscritti dai lavoratori e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto, idoneo a far cessare la materia del contendere;
Poste Italiane s.p.a. ha prodotto, altresì, atto di rinuncia notificato alle controparti a mezzo di posta elettronica certificata;
va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti, in ragione dell’esito compositivo della lite;
non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione (Cass. N. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019