Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17391 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12615-2018 proposto da:

V.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6120/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 6120/2017 aveva accolto l’appello dell’Inps avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il diritto di V.I. a fruire dell’indennità di accompagnamento calcolata secondo le norme previste in materia per i grandi invalidi di guerra, condannando l’Inps alle differenze così dovute.

La corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, aveva dato atto della instaurazione del contraddittorio e della mancata costituzione dell’appellato, invece costituito per la sola fase cautelare.

Avverso tale statuizione il Vitrano aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo anche illustrato con successiva memoria.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo il Vitrano rilevava la violazione e falsa applicazione degli artt. 435 e 431 c.p.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per non essere stato, il ricorso in appello, ritualmente e tempestivamente notificato al difensore costituito in primo grado e per non aver, i giudici di appello, rilevato il vizio di notifica, dando atto della regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarando la parte contumace.

Il ricorrente rilevava che l’Inps aveva depositato ricorso in appello il 30.6.2016 e che successivamente, in data 26.6.2017, con separata istanza, notificata con decreto di fissazione d’udienza in data 4.7.2017, aveva richiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata. In data 6.7.2017 il Vitrano si costituiva specificando di farlo solo al fine di prendere posizione sulla istanza di sospensione della esecutività.

Il Tribunale con ordinanza del 10.7.2017, accoglieva parzialmente l’istanza di sospensione e fissava (anticipadola), l’udienza di discussione al 25.9.2017. La notifica di tale ultimo provvedimento era effettuato proprio in data 25.9.2017, sicchè, all’udienza fissata in quella giornata, la parte appellata non era presente, stante la coincidenza temporale tra notifica e data dell’udienza. In quella stessa data la corte d’appello, trattenuta la causa in decisione, dichiarava la contumacia dell’appellato.

Le circostanze dedotte evidenziano l’erronea determinazione della corte territoriale allorchè ha statuito sulla regolarità del contraddittorio evidentemente sconfessata dalla notifica dell’appello avvenuta nella stessa giornata dell’udienza, in chiara violazione del disposto dell’art. 435 c.p.c., e del termine che deve intercorrere tra la notifica e la data dell’udienza di discussione.

A riguardo questa Corte ha rilevato che “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell’appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass.n. 22166/2018).

La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, pertanto deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza e rinviare la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perchè provveda a dare continuità ai principi su menzionati, anche regolando le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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