Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17393 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26589-2017 proposto da:

FALLIMENTO DI ***** SRL, persona del Curatore, elettivamente domiciliato in Roma VIA SANTO STEFANO DEL CACCO N. 16, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO BEI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

***** SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2191/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

che:

– la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2191/2017 pubblicata il 9.10.2017, decidendo su reclamo ex art. 18 L. Fall., ha revocato la declaratoria di fallimento della ***** srl, pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 16-22.11.16, con trasmissione degli atti al Tribunale per valutare la nuova proposta di concordato depositata il 15.11.16;

– la società, in data 27.06.16, aveva presentato domanda di concordato preventivo c.d. in bianco ed il Tribunale aveva concesso termine fino all’11.11.16 per la presentazione della ulteriore documentazione, fissando altresì l’udienza per la comparizione delle parti al 16.11.16; il 15.11.16, dopo lo spirare del termine per il deposito della documentazione ma prima dell’udienza prefallimentare, la società depositava nuova domanda di concordato preventivo L. Fall., ex art. 161,comma 1, completa di tutta la documentazione; all’udienza fissata, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità della proposta di concordato e, in accoglimento dell’istanza del P.M., dichiarava il fallimento della società; in sede di reclamo, la fallita deduceva l’autonomia della seconda domanda di concordato, che implicitamente importava rinuncia alla prima, e lamentava poi che l’inammissibilità pronunciata dal Tribunale sulla nuova proposta non rientrava tra le ipotesi specificamente previste dalla legge e la Corte d’appello accoglieva il reclamo;

– avverso la suddetta sentenza, il Fallimento di ***** Srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della società (che non svolge attività difensiva);

– il ricorrente lamenta: con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1362 c.c., per aver la Corte d’appello interpretato la domanda di concordato del 15/11/2016 come una domanda, non nuova, ma riproposta all’interno della stessa procedura, ancora pendente, a fronte dell’implicita rinuncia della pregressa domanda di concordato c.d. in bianco; con il secondo motivo, sempre ex art. 360, comma 1, n. 3, si denuncia poi l’omessa pronuncia in ordine ad una serie di censure relative all’inammissibilità del concordato, mosse in sede di costituzione nel giudizio di reclamo;

– è stata inizialmente, disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti, ed, a seguito di notifica del decreto di fissazione dell’adunanza, corredato da proposta (nel senso del rigetto del ricorso), il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO

che:

– non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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