LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9384-2018 proposto da:
CEDIR – CERAMICHE DI ROMAGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINALE DE LUCA N. 22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSSI;
– ricorrente –
contro
B.F., B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO PIRAZZOLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2204/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
RILEVATO
che:
-la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2204/2017, pubblicata in data 28.09.2017, decidendo sulla impugnazione proposta dalla Cedir S.p.A., confermava quanto deciso dall’arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna, con il lodo sottoscritto in data 23.09.2009;
-i B. avevano instaurato il procedimento arbitrale al fine di far valere il proprio diritto di recesso dalla società Cedir per l’intera partecipazione sociale, poichè lo Statuto della Cedir, società di capitali, avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di laterizi, la cui durata era fissata sino al 31/12/2100, escludeva espressamente tale diritto in capo ai soci; la Cedir, di contro, assumeva che, in sede di approvazione dello statuto, i soci avevano approvato la proroga della durata della Cedir spa fino al 31.12.2100, nonchè votato a favore della clausola di “exit indolore” dalla società, esclusivamente attraverso l’alienazione delle loro azioni, senza la possibilità di ripensamento, manifestando così implicitamente la volontà di rinunciare al diritto di recesso ex art. 2437 c.c.;
-ritenendo che tale prolungata durata di validità dello statuto fosse da ricondurre ad una durata indeterminata del contratto sociale, l’arbitro unico, nonchè la Corte d’Appello di Bologna hanno ritenuto legittimo il recesso esercitato dai soci ai sensi dell’art. 2437 c.c., comma 3;
– avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Cedir Ceramiche di Romagna S.p.A., articolato in tre motivi; resistono con controricorso B.F. e B.C.;
– la ricorrente lamenta: con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’assoluta mancanza di motivazione sulle circostanze di fatto che consentano di equiparare la fattispecie della società per azioni, che preveda un lungo termine finale, alla diversa fattispecie della società costituita a tempo indeterminato; con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la falsa applicazione dell’art. 2437 c.c., comma 3, negando la possibilità di una riqualificazione della fattispecie tale da equiparare una società per azioni che preveda un termine finale lungo ad una società costituita a tempo indeterminato; con il terzo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la falsa applicazione dell’art. 2285 c.c., comma 1, essendo inammissibile l’applicazione analogica ad una società per azioni della norma suddetta;
– è stata inizialmente, disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti, ed, a seguito di notifica del decreto di fissazione dell’adunanza, corredato da proposta (nel senso dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso), la ricorrente ha depositato memoria, mentre i controricorrenti hanno depositato memoria oltre il termine di legge.
RITENUTO
che:
– non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019