Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17395 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2958-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S. elettivamente domiciliato in Roma, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’AVVOCATO ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO FRANCESCO FALCONE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1810/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria – decidendo sull’appello proposto da S.S. avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2010, era stata rilevata l’incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore – dichiarava la cessazione della materia del contendere. Osservava la CTR che l’Agenzia delle entrate aveva emesso, nelle more del giudizio, un provvedimento di autotutela parziale, che aveva sostituito il precedente avviso di accertamento con altro atto, avente natura giuridica equivalente, basato su analoghe motivazioni, ma portante una pretesa tributaria minore. Riteneva che il suddetto provvedimento avesse annullato ab origine l’atto impositivo impugnato, con conseguente venir meno della pretesa tributaria in esso contenuta, determinando in tal modo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 22/29 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. In data 6 giugno 2019 l’intimato, ritualmente costituitosi a mezzo di procura speciale per Notar V.L. del 28 maggio 2019, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Falcone, ha depositato domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, con attestazione del pagamento della prima rata, chiedendo la sospensione del giudizio.

CONSIDERATO

che:

Con istanza del 6 giugno 2019 il contribuente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento della prima rata.

Consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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