Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17396 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4900-2018 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2273/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

Che:

la contribuente DI G.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR di Palermo, di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Canicattì avverso una sentenza della CTP di Agrigento, di accoglimento del ricorso di essa contribuente avverso tre avvisi accertamento ICI anni 2003, 2005 e 2006.

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la contribuente si duole che la CTR abbia ritenuto sanata la notifica degli avvisi di accertamento impugnati, effettuata tramite una società privata e non tramite l’ente poste italiane, per avere la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la contribuente ne aveva avuto piena conoscenza, per averli tempestivamente impugnati;

che, con il secondo motivo, la contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Canicattì, non avendo quest’ultimo prodotto, in sede di costituzione in giudizio, la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata dell’atto di appello a mezzo del servizio postale;

che il Comune di Canicattì si è costituito con controricorso; che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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