LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 1166 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura R.G. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Stefania Interdonato (C.F.: NTR SFN 65R46 F158L);
– ricorrente –
nei confronti di:
C.F. (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Natalia Cimino (C.F.: CMN NLN 69L66 F158P) e Gaetano Mercadante (C.F.: MRC GTN 62E23 F158H);
– controricorrente –
nonchè
PREFETTURA DI MESSINA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (C.F.:
*****), in persona del Prefetto pro tempore MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: non indicato), in persona del Ministro pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina n. 1420/2015, pubblicata in data 29 giugno 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 30 aprile 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Carmela Salvo, per delega dell’avvocato Stefania Interdonato, per la società ricorrente.
FATTI DI CAUSA
C.F. ha proposto opposizione avverso una intimazione di pagamento fattale notificare dal locale agente della riscossione (Serit Sicilia S.p.A., oggi Riscossione Sicilia S.p.A.) avente ad oggetto crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, iscritti a ruolo dalla Prefettura di Messina (per l’importo di Euro 1.177,82).
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Messina.
Il Tribunale di Messina ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso C.F..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso, che non risulta proposto dal legale rappresentante della società ricorrente, ma da soggetto ( R.G.) che si qualifica come “Direttore Generale f.f. – Procuratore”, affermando peraltro espressamente che i propri poteri rappresentativi troverebbero titolo in una procura rilasciata in suo favore dal Presidente della società (si fa riferimento nel ricorso ad un atto autenticato dal notaio L.C. di Catania in data *****; rep. n. *****; racc. *****).
L’atto contenente la procura in questione non è stato peraltro prodotto (non risulta allegato al ricorso nè indicato tra i documenti prodotti con lo stesso).
Orbene, in caso di proposizione del ricorso (ovvero del controricorso) a mezzo di procuratore, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è (per giurisprudenza costante di questa Corte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01) indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile.
Nella specie, non essendo stato prodotto il relativo documento, il ricorso di Riscossione Sicilia S.p.A. deve ritenersi inammissibile, il che esime dall’esame del merito dello stesso.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019