LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18523-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PLASTICONTENITOR SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 231/2012 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio delle Dogane di Ragusa, a seguito di verifica fiscale, accettò che la Plasticontenitor s.r.l. aveva indebitamente ottenuto un rimborso di accise, per gli anni 2001 e 2002, per complessivi Euro 1.999,02; emise quindi l’avviso di pagamento del 31.10.2006, per il recupero di detto importo, oltre interessi e sanzioni. Impugnato detto avviso dalla società, la C.T.P. di Ragusa lo accolse con sentenza del 30.6.2008. Con successiva sentenza del 12.7.2012, la C.T.R. della Sicilia respinse l’appello proposto dall’Ufficio.
L’Agenzia delle Dogane ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo; l’intimata non ha resistito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 277 del 2000, art. 1, commi 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva la ricorrente che la normativa in rubrica, che concerne il regolamento per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste in favore degli autotrasportatori sul gasolio per autotrazione, è inequivoca nell’affermare – nel testo applicabile ratione temporis – che la dichiarazione preordinata al rimborso deve essere suffragata, quale unica prova documentale, dalle fatture di acquisto del carburante, inidonee essendo le “schede carburante”, utilizzabili solo per un periodo transitorio. Ha quindi errato la C.T.R. nel ritenere che, poiché nella specie la società non esercita trasporto merci per conto terzi, ma per conto proprio, tale limitazione probatoria non potesse esserle applicata, sufficiente essendo far ricorso – come invece avvenuto – alle “schede carburante”.
2.1 – Il motivo è fondato.
La normativa in rubrica non distingue, ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto del gasolio da autotrazione, tra trasportatori di merci per conto proprio o per conto terzi. In proposito, è stato condivisibilmente affermato che “In tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica normativa apportata al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, non ha derogato, anche dopo l’introduzione del d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il d.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione, su richiesta dell’Ufficio, dei ‘documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la “scheda carburanti” di cui al d.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura” (Cass. n. 9562/2013).
La sentenza impugnata è dunque errata, non potendo equipararsi, ai fini che interessano, la fattura alla “scheda carburanti”.
3.1 – Il ricorso è quindi accolto. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019