LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27407/2015 R.G. proposto da:
Comune di Castrezzato, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Paisiello 15, presso l’avv. Graziano Brugnoli, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Battagliola giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense 104, presso D.A.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella Barbaro e Giuseppe Gianoli giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 65, n. 1616/65/15 del 9 aprile 2015, depositata il 17 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per le annualità dal 2006 al 2010 in relazione a un terreno suppostamente edificabile classificato in PRG in zona ***** verde privato in cui l’edificabilità era pari a un 10% del volume da aggiungere ad edificio preesistente che in realtà non esisteva. Il ricorso era respinto in primo grado ma accolto in sede d’appello con la sentenza in epigrafe, la quale annullava l’atto impositivo per vizio di motivazione.
2. Ritenuto che il contribuente resiste con controricorso al ricorso proposto dall’ente locale.
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.
4. Considerato che la critica sviluppata nel ricorso non si presenta sufficiente a sorreggerne le argomentazioni, in quanto, non essendo riprodotto nel testo dell’impugnazione l’avviso di accertamento, e nemmeno ad essa essendo stato allegato tale avviso, non consente di comprendere il vizio di motivazione individuato dal giudicante e definito con l’espressione “motivazione stereotipata e prestampata”. Il giudice di legittimità non è stato così posto in grado di verificare la fondatezza di tale assunto e quindi la rispondenza della decisione alla regola iuris.
5. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie e oneri accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019