Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18387 del 09/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11123-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21, presso lo studio dell’Avvocato MICHAEL LOUIS STIEFEL, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO FANGHELLA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO MORO SANGRO SINELLO E TRIGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO 20, presso lo studio dell’Avvocato MARCO DI CENCIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PEPPINO POLIDORI;

– controricorrente –

contro

S.O.G.E.T. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 829/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

D.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva accolto l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno avverso la sentenza n. 1007/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in accoglimento del ricorso proposto avverso l’ingiunzione di pagamento, emessa dalla SOGET s.p.a., relativa a contributo di bonifica, in favore del Consorzio, per essere il ricorrente proprietario di terreni all’interno del comprensorio;

il Consorzio si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

la SOGET S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE e TRIBUTI è rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.)” perchè, secondo il ricorrente, la CTR non avrebbe rilevato che “il consorziato…(aveva)… fornito la prova in concreto della insussistenza della vantaggiosità dell’attività di bonifica”, richiamando la produzione documentale relativa a “fotografie raffiguranti il punto di rottura della condotta irrigua consortile”, la perizia di parte corredata di planimetrie catastali e le risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado;

1.2. il motivo va disatteso sotto molteplici profili;

1.3. in disparte l’inammissibilità della censura per carenza di autosufficienza, va rilevato anche che si prospetta, come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, un’errata ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze istruttorie della causa di merito, con la conseguenza che tale deduzione è da ritenersi esterna all’esatta interpretazione delle norme di legge, e riguarda la tipica valutazione del Giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge;

2.1. con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando, in rubrica, “vizio di omesso esame di un fatto storico che ha costituito oggetto di discussione e ha carattere decisivo”, per avere la CTR omesso di considerare che (“avere impiantato da parte dell’Urbano delle filari di vigneto sul proprio fondo non era di ostacolo all’accesso ai mezzi meccanici per effettuare la riparazione”, pur avendo la CTR affermato che il consorziato aveva impedito la riparazione della condotta irrigua che serviva il suo terreno;

2.2. il ricorrente ha pertanto richiamato, a sostegno della sua tesi circa il fatto che “lo spazio interessato…(fosse)… facilmente accessibile e libero”, le prove documentali (“fotografie del punto dove è stata rinvenuta la rottura”), le risultanze dell’espletata c.t.u. e le dichiarazioni rese dal perito di parte e dallo stesso consorziato in sede di sopralluogo delle operazioni peritali contenute nel verbale agli atti di causa;

2.3. in primo luogo il Collegio osserva, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, che il ricorrente non trascrive nelle sue parti essenziali, nè allega in “apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi di giudizio”, come previsto dal Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre 2015, i richiamati documenti prodotti dalla parte e la CTU, con conseguente palese difetto di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. nn. 24340/2018, 16147/2017, 14784/2015), precludendo, pertanto, al Giudice di legittimità ogni valutazione sulla motivazione della sentenza impugnata;

2.4. in relazione al complessivo tenore dell’illustrazione del motivo, il consorziato inoltre, mira piuttosto a sollecitare questa Corte ad un apprezzamento della CTU e della documentazione prodotta in giudizio diverso da quello fatto proprio dalla CTR, apprezzamento di merito, come noto, vietato al Giudice di legittimità (cfr. Cass. nn. 8569/2013, 27197/2011);

3.1. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “vizio di travisamento della prova” essendo la CTR incorsa in “erronea valutazione delle risultanze processuali e delle prove assunte nel corso del giudizio” in relazione alle risultanze della c.t.u., da cui sarebbe emersa l’assenza di ogni riferimento a zone o aree di rispetto a ridosso della condotta irrigua consortile e la possibilità di accedere all’interno della proprietà del consorziato con qualunque mezzo meccanico;

3.2. il motivo è inammissibile in quanto denuncia vizio motivazionale non rispettando l’art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione, applicabile al presente giudizio ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (ovvero un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione all’impedimento, frapposto dal consorziato, all’accesso al fondo per la riparazione, da parte del Consorzio, della condotta irrigua;

3.3. la motivazione non può neppure ritenersi solo apparente ed in violazione del “minimo costituzionale” di esternazione dei motivi, costituendo consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez. unite 8053 e 8054/2014); nella specie la CTR ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, aderendo a quanto lamentato dall’appellante circa il fatto che il Consorzio si fosse attivato per procedere alla riparazione ma, “così com’era stato accertato anche dal c.t.u.”, il consorziato “aveva occupato coi filari della sua vigna anche l’area di rispetto consortile, attraverso la quale sarebbero dovuti passare gli automezzi degli operai inviati per la riparazione”, concludendo quindi nel senso che “una volta che…(il consorziato)… ne ha impedito la riparazione, non può dubitarsi del fatto che il contributo sia dovuto”;

4. alla luce di tutte le considerazioni, pertanto, il ricorso va pertanto respinto;

5. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in favore del Consorzio controricorrente, in Euro 1.415,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sesta Sezione, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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