Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18422 del 09/07/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 20394/2018 sollevato dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza n. R.G.

14/2018 del 14/06/2018, nel procedimento vertente tra:

P.O.T. da una parte;

M.M., dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GRAZIOSI CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA che chiede che codesta Corte di Cassazione dichiari la competenza del Giudice di pace di Busto Arsizio a decidere l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/17 emesso da quell’ufficio in data 11/1/2017.

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 14 giugno 2018, ha chiesto regolamento di competenza, motivando la richiesta come segue.

Oggetto del giudizio sarebbe “l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace” nei confronti di P.O.T. a favore di M.M. “per il corrispettivo di prestazioni professionali di avvocato”. Essendo stata proposta l’opposizione dalla P., il Giudice di Pace, reputata la causa riconducibile al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, “ha declinato la propria competenza ritenendo la competenza del Tribunale, in base alla predetta norma, senza assumere alcuna statuizione in ordine al decreto ingiuntivo”. Ad avviso del Tribunale, però, l’opposizione a decreto ingiuntivo compete, “in via funzionale e inderogabile”, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. al giudice che ha emesso il decreto, davanti al quale l’opposizione deve comunque essere proposta, anche quindi per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio per difetto di competenza. Pertanto “la declinatoria del giudice di pace adito, pur se scaturente dalla giusta considerazione della competenza per materia del Tribunale…, non può essere condivisa in quanto lo stesso giudice… avrebbe dovuto procedere alla revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso dal giudice incompetente”. Ne deduce il Tribunale di essere “incompetente sulla presente opposizione”, non essendo il “giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto”; di qui il sollevamento del conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con richiesta d’ufficio del regolamento di competenza.

Le parti non sì sono difese. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Busto Arsizio per decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Premesso che il conflitto di competenza è stato tempestivamente sollevato, deve riconoscersi che la prospettazione giuridica del Tribunale non è corretta.

E’ vero infatti che l’opposizione a decreto ingiuntivo si avvince a una competenza funzionale in ordine alla revoca del decreto stesso; peraltro, quando il giudice dell’opposizione rileva l’incompetenza del suo ufficio sulla domanda monitoriamente introdotta, la pronuncia con cui effettua tale rilievo include, anche implicitamente se non è effettuata apertis verbis, la conseguente dichiarazione di nullità/caducazione del decreto, onde la , una volta che sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente, prosegue come causa ordinaria (la giurisprudenza di questa Suprema Corte è assolutamente consolidata al riguardo: cfr. Cass. sez. 2, 9 novembre 2004 n. 21297, Cass. sez. L, 21 maggio 2007 n. 11748, Cass. sez. 3, 17 marzo 2008 n. 2843, Cass. sez.3, ord. 17 luglio 2009 n. 16744, Cass. sez. 6-2, ord. 21 agosto 2012 n. 14594, Cass. sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2012 n. 16762, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2016 n. 1372, Cass. sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2016 n. 20935, Cass. sez. 6-1, ord. 24 ottobre 2016 n. 21422 e Cass. sez. 6-2, ord. 3 novembre 2016 n. 22297).

Non emergendo dagli atti ulteriori ragioni di incompetenza, deve quindi dichiararsi la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. Non essendosi difese le parti non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali della presente fase.

Il Tribunale deciderà la controversia considerando l’ingiunzione caducata per effetto della persona del Giudice di Pace.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizia.

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472