LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15372-2018 proposto da:
A.E., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato DAVIDE VERLATO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 2418/2017, depositata il 13.11.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.5.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
A.E. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 24.10.2016 in rigetto della sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria ed umanitaria);
la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Nigeria, regione dell’Edo State) dovuti al suo vissuto personale, narrando egli (di religione cristiana) che, dopo la morte del nonno paterno, musulmano, ed a seguito della uccisione del padre, fuggito per sottrarsi all’obbligo di compiere riti sacrificali, aveva ricevuto minacce affinchè eseguisse i riti funebri ed il sacrificio imposti dalla religione musulmana per la sepoltura del congiunto, e per tale motivo, nel timore di ritorsioni violente, aveva deciso di lasciare il Paese trasferendosi dapprima in Libia per poi raggiungere l’Italia;
il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
1.2. il ricorso è inammissibile;
1.3. il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è stato, infatti, proposto dall’istante sul presupposto, dal medesimo dichiarato, di essere decaduto – per il decorso del termine legale – dalla proposizione del ricorso ordinario per cassazione, avverso la sentenza di appello passata, pertanto, in giudicato;
1.4. il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è, tuttavia, esperibile solo avverso i provvedimenti di merito – anche se emessi in forma di decreto o di ordinanza – aventi carattere decisorio e non altrimenti impugnabili (cfr. Cass. n. 8592/2018), con esclusione, quindi, dei provvedimenti impugnabili con i mezzi ordinari di impugnazione, dai quali l’istante sia decaduto;
2. sulla scorta di quanto sin qui affermato il ricorso va dichiarato inammissibile (Cfr. Cass. 4002/2019);
3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019