LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8465-2018 proposto da:
D.M.A.M., I.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO SIGNORELLO;
– ricorrenti –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALINO IUCIOPPO, VINCENZO RACIOPPO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza Proc. n. 3624/2016 R.G. del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 10/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DR. CARDINO ALBERTO che chiede che codesta Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Siracusa, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
FATTI DI CAUSA
1. I.G. e D.M.A.M. conclusero una transazione con P.P., in virtù della quale il secondo si obbligò a ricostruire a regola d’arte un tratto di muro, posto al confine tra il proprio fondo e quello delle controparti, giacente su un piano di campagna di livello inferiore.
2. Nel 2016 I.G. e D.M.A.M. convennero dinanzi al Tribunale di Siracusa P.P., assumendo che questi non aveva adempiuto le obbligazioni assunte col suddetto contratto, in tre modi:
– invadendo col proprio muro il fondo altrui in vari punti;
– non realizzando la facciata del muro a regola d’arte;
– non rimuovendo il pietrame di risulta lasciato sul fondo degli attori. P.P. si costituì ed eccepì l’esistenza nel contratto d’una clausola compromissoria (senza qualificarla come arbitrato rituale od irrituale).
3. Con ordinanza 10.9.2017 il Tribunale di Siracusa dichiarò la propria incompetenza in favore di quella arbitrale.
4. L’ordinanza suddetta è stata impugnata dagli originari attori con regolamento di competenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato come l’ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa si è spogliato della causa, dichiarando la propria incompetenza “per difetto di giurisdizione”, va qualificata come provvedimento declinatorio della competenza ratione materiae. Tanto si desume dall’inequivoco contesto del provvedimento, onde va ritenuta priva di conseguenze l’evidente improprietà linguistica contenuta nel dispositivo dell’ordinanza, là dove il giudicante dichiara di “declinare la propria competenza per difetto di giurisdizione”.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
La clausola contenuta nel contratto di transazione, il cui testo non è in discussione tra le parti, demandava a due tecnici il compito di “risolvere le problematiche inerenti la buona esecuzione e l’ubicazione del muro”.
Non si prevedeva dunque in essa che gli arbitri avessero il potere di decidere controversie; non si prevedeva la composizione d’un collegio giudicante; non si prevedeva la procedura da seguire; non si stabiliva alcun vincolo per le parti di accettare il responso degli arbitri.
Manca, dunque, in quella clausola il contenuto minimo essenziale per poterla qualificare come clausola arbitrale. Essa parrebbe piuttosto un patto col quale le parti davano mandato a dei tecnici di vigilare sulla costruzione dell’erigendo muro di confine.
La conclusione è confermata dal fatto che nel medesimo contratto, subito dopo la clausola che si vorrebbe “compromissoria”, le parti previdero (art. 12) che in caso di d’inadempimento da parte di P.P. dell’obbligo di esecuzione dei lavori, i coniugi I. e D.M. avrebbero avuto “facoltà di rivolgersi al magistrato competente per ottenere la condanna all’adempimento ecc.”: clausola incomprensibile ed inutile, se davvero l’art. 11 del contratto avesse previsto una clausola compromissoria.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa;
(-) condanna P.P. alla rifusione in favore di I.G. e D.M.A.M., in solido, delle spese del presente regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019