LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15754-2016 proposto da:
MONTEFIBRE s.p.a., in liquidazione in concordato preventivo (CF./P.I.
*****), in persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO, n. 33, presso lo studio dell’avv. BOSCO Antonino, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. CUSTODE Marilena;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5578/35/2015 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositato il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
FATTO e DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA relativa all’anno d’imposta 2006, la contribuente ha impugnato per cassazione, con due motivi, cui ha replicato la difesa erariale con controricorso, la sentenza della CTR lombarda che aveva accolto l’appello proposto dalla predetta amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
A seguito del deposito, da parte della contribuente, dell’istanza di rinvio della trattazione del giudizio per aver presentato istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21370 del 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Non risultando idoneamente documentato l’avvenuta definizione della controversia con le modalità prescritte dal citato D.L. conv., art. 6., in particolare l’avvenuta comunicazione da parte dell’esattore delle somme dovute a tal fine dalla contribuente (art. 6, comma 3, citato) ed il pagamento integrale delle stesse, deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’intervenuta definizione agevolata della controversia nel termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’intervenuta definizione agevolata della controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019