Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18470 del 09/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 32152-2018 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 28332/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTO E DIRITTO

La Corte:

vista la propria con ordinanza n. 28332 del 2017, depositata il 28.11.2017, con cui è stato annullato il decreto di espulsione emesso nei confronti di H.S. e condannata la Prefettura al pagamento delle spese;

letto il ricorso proposto dall’Avv. Luigi Migliaccio notificato il 2.11.2018, volto alla correzione dell’errore materiale di tale ordinanza;

ritenutane la fondatezza (Cass. n. 12437 del 2017).

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della citata ordinanza n. 28332 del 2017, depositata il 28.11.2017, nel senso che laddove è scritto “condanna il Prefetto di Milano al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per spese, e del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge” debba invece leggersi ed intendersi “condanna il Prefetto di Milano al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per spese, e del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore Avv. Luigi Migliaccio, dichiaratosi antistatario”.

Cosi deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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