Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18485 del 10/07/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13919-2018 proposto da:

SOCIETA’ COMPAGNIA MERCANTILE DELLA LANA E DEL COTONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato STANISLAO CAPASSO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ UNIPERSONALE ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in nome e per conto del Comune di Corsico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’Avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4483/41/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

la società Compagnia Mercantile della Lana e del Cotone S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 9161/2016, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Corsico in materia di imposte sulla pubblicità e avverso provvedimento di fermo amministrativo, fondato su uno dei suddetti avvisi;

la società unipersonale I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.L. resiste con controricorso;

la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il ricorso è inammissibile;

1.2. come contestato anche da parte controricorrente, parte ricorrente si è limitata a censurare la sentenza impugnata riproponendo, sostanzialmente, le censure, già svolte in appello, in merito all’omessa notifica di uno degli avvisi di accertamento impugnati, alla “inidoneità del documento depositato in sola fotocopia, non dichiarata conforme al suo originale dalla Ica, a fornire la prova della sua notifica, mancando in detto avviso di ricevimento ogni elemento che potesse ricondurlo al contestato avviso di accertamento… ed essendo contestata anche la firma del ricevente”, alla nullità della notifica in quanto effettuata “in un luogo del tutto estraneo alla società ricorrente” con relativa contestazione anche della sottoscrizione del ricevente;

1.3. va tuttavia evidenziato che la CTR ha preliminarmente affermato quanto segue:”… parte appellante, già soccombente nel giudizio di grado inferiore, in aperta violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, ha impugnato la sentenza producendo appello contenente le medesime argomentazioni ed eccezioni già avanzate con il ricorso introduttivo, senza nulla aggiungere, e senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza”;

1.4. a tale stregua, quindi, la ricorrente ripete quanto già operato nel giudizio di appello, rimanendo invero non idoneamente censurata la ratio decidendi dell’impugnata in merito all’inammissibilità del gravame per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

1.5. secondo consolidato orientamento di questa Corte ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende, tuttavia, inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. nn. 18641/2017, 22753/2011);

1.6. non si sottrae a questo principio anche l’odierno ricorso che va dunque dichiarato inammissibile;

2. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472