Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18486 del 10/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14432-2018 proposto da:

N.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell’Avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIETRO RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCALEA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3810/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

N.B.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 1805/2017 in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2012 e 2014 in favore del Comune di Scalea;

l’Ente locale è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1) per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello “non rinvenendosi in esso l’esposizione dei “motivi specifici” che ne giustificano il fondamento… inammissibilità (che)… consegue… non solo al difetto di specificità dei motivi, ma anche nell’ipotesi in cui la loro indicazione non avvenga “distintamente””;

1.2. come da orientamento di questa Corte cui si dà seguito, in tema di specificità dei motivi di appello, non bisogna soffermarsi al mero riscontro formale della prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, ma occorre verificare il contenuto intrinseco in cui tali ragioni vengono prospettate in sede di gravame al fine di consentire di percepire l’oggetto delle censure alla sentenza appellata; è stato perciò affermato che in tema di contenzioso tributario, fermo il carattere devolutivo pieno dell’appello, l’atto di appello può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado sempre che come nel caso è avvenuto – contenga critica specifica ed adeguata alla sentenza impugnata, sì da consentire di individuare l’oggetto del gravame in riferimento alle statuizioni adottate da primo giudice (cfr. Cass., nn. 2814/2016, 25218/2011);

1.3. nella specie, i motivi di gravame proposti (pagine 6-10 del ricorso), contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, si caratterizzano per adeguatezza e specificità mediante censure rivolte alla ratio decidendi della pronuncia del primo giudice sul vizio di sottoscrizione degli atti impugnati, omessa instaurazione del contraddittorio, carenza di motivazione e di prove;

1.4. la pronuncia impugnata appare dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati;

2. all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo circa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante;

3. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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