LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12351-2015 proposto da:
SALODINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO BARILE, CARLO SCOFONE;
– ricorrente –
contro
A MANZONI & C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FERRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1175/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con correzione della motivazione dall’1 all’8 motivo, accogliersi il 9 motivo di ricorso;
udito l’Avvocato SCIUTO Filippo, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FASAN Alessandra difensore del resistente che si è
riportata agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
La Salodini S.r.l. società, con atto di citazione notificato in data 6/12/06, conveniva in giudizio la società Publikompass S.p.a. chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di indennità varie a seguito dell’illegittimo recesso dal contratto di agenzia intimato dalla preponente con lettera del 5 dicembre 2005.
Si costituiva la convenuta contestando le pretese attrici chiedendone il rigetto.
Concessi i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6 il Giudice preliminarmente riteneva opportuno ammettere consulenza contabile diretta ad accertare l’rapporti di dare/avere inter partes all’esito della quale il Tribunale con sentenza n. 15686 del 2009 accoglieva la domanda dell’attrice, riconosceva la qualità di agente monomandatario rivestita da Salodini nel corso del rapporto e conseguentemente liquidava le relative indennità sia per quanto attiene al preavviso e sia per quanto atteneva all’indennità suppletiva di clientela condannando Publikompass al pagamento della somma di Euro 127.277,47. Respingeva ogni altra domanda della Salodini, condannava la convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso questa sentenza interponeva appello la società Salodini e in riforma della sentenza impugnata chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità del recesso e conseguentemente venisse riconosciuta alla stessa il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa si costituiva Publikompass contestava le deduzioni avversarie e proponeva appello incidentale chiedendo che venisse accertata la natura di plurimandataria del contratto di agenzia oggetto del presente giudizio.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1175 del 2014 in accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condannava Publikompass a pagare alla Salodini a titolo di indennità suppletiva di clientela l’ulteriore somma di Euro 18,599,81 con gli interessi legali rigettava l’appello incidentale e conferma nel resto la sentenza di primo grado. Secondo la Corte di Appello di Milano in base ai documenti prodotti dopo il 2002 ritornava in vigore tra le parti l’ordinaria disciplina contrattuale con generale diritto di recesso con preavviso; non erano state provate le prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle conferite con il contratto; la CTU conteneva un errore nel quantificare quanto dovuto alla Salodini e andava corretto. Andava rigettato l’appello incidentale perchè le deduzioni risultavano proposte per la prima volta in appello.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Salodini srl con ricorso affidato a nove motivi. Publikompass ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.= La società Salodini lamenta:
a) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5 e dell’art. 183 c.p.c., comma 4 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Secondo la ricorrente avrebbe errato la Corte distrettuale nel ritenere l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate con l’atto di citazione sul presupposto della loro mancata riproposizione nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. Nel caso in esame la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. era stata depositata tardivamente e, dunque, era inammissibile travolgendo anche l’indicazione dei mezzi istruttori formulata con l’atto di citazione.
b) con il secondo motivo, violazione e/ falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. (preleggi) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte distrettuale, secondo la ricorrente, nel presupporre erroneamente l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate tempestivamente nell’atto introduttivo per non essere le stesse reiterate o riprodotte entra il termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 avrebbe attribuito all’art. 183 c.p.c. un contenuto ed un significato che non avrebbe. L’interpretazione effettuata dalla Corte distrettuale sarebbe, in altri termini, contraria a quanto dispone l’art. 12 preleggi.
c) Con il terzo motivo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte distrettuale, secondo la ricorrente, nel ritenere inammissibili i mezzi istruttori indicati nell’atto di citazione perchè non riproposti con la memoria ex art. 183 c.c. avrebbe erroneamente ravvisato una decadenza a carico di Salodino in realtà del tutto inesistente dovendosi considerare ai sensi dell’art. 152 c.p.c. “(…) i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza soltanto se la legge lo permette espressamente (…)”.
d)= Con il quarto motivo, violazione e/ falsa applicazione dell’art. 159 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente la statuizione della sentenza fin qui richiamata sarebbe contraria anche all’art. 159 c.p.c. laddove chiarisce che “(…) la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono dipendenti”.
1.1.= I motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Giova osservare che alla prima udienza, il Giudice, accertata la costituzione delle parti e verificata l’integrità del contraddittorio assegna, se richiesto, i termini per la presentazione delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. Dette memorie consistono, specificamente, nella possibilità offerta alle parti processuali di precisare le proprie domande, di articolare i mezzi istruttori e, laddove necessario, individuarne altri a prova contraria rispetto a quelli articolati da controparte. In particolare l’art. 183, comma 6, prevede che il giudice, se richiesto dalle parti, concede “1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Come emerge con chiarezza tale memoria di cui al primo termine si rivela funzionale per consentire alle parti di poter precisare le proprie domande ma non emendarle. il secondo termine è funzionale a garantire alle parti di poter avere la possibilità di replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali. L’ultimo termine è preposto all’indicazione dei soli mezzi di prova contraria.
Ciò posto bisogna rilevare che l’art. 183 c.c. nel consentire alle parti di indicare i mezzi istruttori in sede di memoria istruttoria non pone alcun onere a carico delle parti di riproporre quanto è stato indicato in atti precedenti, i mezzi istruttori già indicati. Piuttosto appare chiaro che le parti, in particolare, l’attore, può indicare i mezzi di prova che ritiene necessari per dimostrare i propri assunti o mediante l’atto di citazione (come di norma avviene) o successivamente con la memoria di cui all’art. 183 c.c. Di certo la funzione integrativa cui ubbidisce la norma in esame non consente, però, di ritenere che con la memoria istruttoria l’attore deve riproporre i mezzi istruttori già indicati nell’atto di citazione a pena di decadenza degli stessi. La tesi contraria, cioè, ritenere che l’attore deve riproporre i mezzi istruttori già indicati nell’atto di citazione, contrasta non solo con la forma della disposizione ma anche con la ratio ovvero con la funzione che la stessa è destinata ad assicurare. D’altra parte la duplicazione di una stessa indicazione in atti (atto di citazione e memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.) che si integrano a vicenda non sembra destinata a tutelare alcun interesse delle parti in causa nè contrasta con l’ordinato sviluppo del processo ma al contrario, creerebbe un onore a carico delle parti, superfluo e, comunque, ingiustificato.
La Corte distrettuale, nel ritenere che l’attore avrebbe dovuto riproporre i mezzi istruttori già indicati nell’atto di citazione, con la memoria istruttoria, non ha osservato i principi qui indicati e sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata.
2.= L’accoglimento dei motivi precedenti assorbe le questioni prospettate con il motivo quinto e con il motivo sesto.
a) Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 2969 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto la Salodini decaduta dal potere di introdurre nel processo le prove relative alle domande formulate verso la società Publikompass nonostante un provvedimento di decadenza non fosse stato pronunciato dal Tribunale. La Corte distrettuale, insomma, non avrebbe tenuto conto che la ritenuta decadenza era rimasta estranea al processo. E di più la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che la decadenza de quo avrebbe dovuto essere necessariamente oggetto di eccezione di parte e la parte, e tale eccezione sarebbe stata proposta da controparte soltanto con la prima comparsa di costituzione e risposta in appello e dunque inammissibile perchè nuova.
b) Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione e/ falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè dell’art. 24 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La statuizione di rigetto delle istanze istruttorie viene impugnata anche sotto un ulteriore profilo e cioè quale lesione del diritto della parte di fornire il fondamento probatorio della domanda svolta.
3.= Con il settimo motivo la ricorrente lamenta violazione e/ falsa applicazione dell’art. 2723 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le prove relative all’avvenuta esecuzione di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste in contratto sul presupposto che l’art. 1742 richiede che il contratto sia provato per iscritto e per quanto risulterebbe poco credibile la mancata richiesta del corrispettivo per i sei anni nei quali Salodini avrebbe eseguito le nuove attività, perchè non avrebbe tenuto conto che l’art. 2723 c.c. ammette la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento quando se ne alleghi la stipulazione successiva al contratto e quando appaia verosimile che siano state aggiunte modificazioni verbali. E di più la Corte distrettuale, sempre secondo la ricorrente, avrebbe violato le norme di ermeneutica negoziale per aver omesso di considerare che il contenuto del rapporto definito dal contratto non contemplava alcuna delle attività di cui l’Agente è stato gravato nel tempo.
3.1. = Il motivo è fondato.
Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 6021 del 28/02/2019) poichè per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al D.L. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta nè “ad probationem” nè “ad substantiam”, il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.
Pertanto, nel caso in esame, considerato, come risulta dalla stessa sentenza, che il contratto di agenzia di che trattasi risale al 1985 (sent. pag. 4di 4) la Corte distrettuale avrebbe potuto ammettere la prova per testimoni e nel caso in cui riteneva che non ricorressero i presupposti per ammeterla avrebbe dovuto spiegare le ragioni di tale rigetto.
4..= Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta violazione e/ falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dai documenti esaminati non potesse desumersi la rinuncia di Publikompass ad esercitare il recesso se non in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi proposti annualmente dalla mandante perchè non avrebbe tenuto conto che la nota del 10 febbraio del 2000 Publikompass accettava di dare un dettaglio temporale diverso agli obiettivi di fatturato suddividendoli come richiesto da Salodini in frazioni di anno o meglio in quadrimestri ma non aveva modificato quanto in precedenza stabilito in tema di recesso. In buona sostanza la Corte distrettuale non avrebbe correttamente ricostruito la comune intenzione delle parti in merito alla possibilità di recesso.
4.1. = Il motivo è infondato.
Giova osservare che l’attività finalizzata a determinare una realtà storica ed obiettiva quale è la volontà delle parti contrattuali è una tipica attività di accertamento in fatto istituzionalmente riservata al Giudice del merito e censurabile in cassazione solo e nell’ipotesi in cui il Giudice del merito abbia violato uno e i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c.e ss. oppure abbia applicato in modo scorretto quei canoni se tale risulta dalla motivazione della sentenza. E, non è neppure controverso nella giurisprudenza di questa Corte che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248), si osserva che parte ricorrente si limita – in concreto – opporre, alla interpretazione del contratto inter partes data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto ed è evidente – quindi – che il motivo non può trovare accoglimento.
Tali principi valgono ad escludere un vizio della sentenza impugnata che possa comportare l’annullamento della stessa. Infatti, nel caso di specie, l’interpretazione delle due lettere del 22 dicembre 1999 e del 10 febbraio 2000 non solo è razionalmente condivisibile ma è anche priva di vizi logici e rispettosa dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss..
5.= Con il nono motivo la ricorrente lamenta violazione delle norme della AEC vigente con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo la ricorrente la Corte distrettuale dopo aver riconosciuto che l’indennità sostitutiva di clientela spettasse al Salodini nell’importo di Euro 206.624,22 e dopo aver riconosciuto che Publikompass aveva versato la somma di Euro 182.125,19 ha condannato Publikompass al pagamento della somma di Euro 18.599,81 anzichè alla somma di Euro 24.499,03.
5.1.= Il motivo è inammissibile Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
Pertanto, il vizio denunciato non è oggetto e non può costituire oggetto del giudizio di cassazione.
In definitiva, vanno accolti i primi quattro motivi e il settimo motivo, dichiarati assorbiti il quinto ed il sesto, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche per il presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi nonchè il settimo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il quinto ed il sesto e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019
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