LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24373-2017 proposto da:
OFFICINE MECCANICHE Z.R. SRL, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO, 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARTINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.EE INDUSTRIEAUTOMATION GMBH & CO. KG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI REMI 26, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TRIOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO GIUSEPPE LEONE, CLAUDIO OLIVETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1496/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione del 21/2/2011 la società Officine Meccaniche Z.R. s.r.l. conveniva in giudizio la società tedesca F.EE Industrieautomation GmbH & co. KG, chiedendo che venisse accertata la decadenza della società convenuta dal diritto di garanzia in relazione alla vendita di beni mobili (barre a cremagliera) e, in ogni caso, la prescrizione di qualsivoglia diritto, nonchè, nel merito, l’inesistenza del diritto di garanzia vantato dalla convenuta. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava le deduzioni attoree ed anzitutto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano; in subordine, chiedeva che la società attrice venisse dichiarata tenuta alla prestazione della garanzia per difformità e vizi e perciò condannata al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 153/2013, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, dichiarava che la società attrice non era tenuta a risarcire danno alcuno alla convenuta, che condannava altresì alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello F.EE Industrieautomation GmbH & co. KG. Con sentenza 13 luglio 2017, n. 1496, la Corte d’appello di Venezia, ritenuto fondato il primo motivo di gravame relativo alla carenza di giurisdizione, dichiarava “il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sussistendo la giurisdizione dell’autorità giudiziaria tedesca”.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Officine Meccaniche Z.R. s.r.l.
Resiste con controricorso F.EE Industrieautomation GmbH & co. KG.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
I. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, punto 1) Reg. Europeo n. 44/2001: le parti, considerata la presenza sugli ordini della merce della dicitura *****, si sarebbero accordate per individuare quale luogo di consegna della merce gli stabilimenti di Z. in Italia, così che sussisterebbe la giurisdizione del giudice italiano.
Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice d’appello ha correttamente ritenuto che la semplice apposizione su alcuni degli ordini di una delle clausole di trasporto previste dagli International Commerciai Terms (elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale al fine di individuare i limiti in cui i rischi e i costi di spedizione, trasporto e di dogana sono a carico del venditore ovvero del compratore) non è sufficiente a fondare la giurisdizione italiana, così seguendo l’orientamento di questa Corte.
Le sezioni unite hanno infatti affermato che “in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto (..) deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui al Reg. CE 22 dicembre 2001, n. 44, art. 5, n. 1, lett. b), laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto” (così Cass., sez. un., n. 24279/2014). Si veda pure – in relazione all’art. 7, lett. b), del regolamento n. 1215/ 2012 e alla clausola c.d. CIF – Cass., sez. un., n. 32362/2018, secondo cui “in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi del Reg. UE n. 1215 del 2012, art. 7, lett. b), alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l’inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dalla L. n. 218 del 1995, art. 4”.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019