LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29103-2015 proposto da:
IMMOBILIARE M.M.R. & C. SAS, IMMOBILIARE BIGI DI B.G.P. & C. SAS in persona dei legali rappresentanti pro tempore e soci accomandatari, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentai e difesi dall’Avvocato D’ILIO VALERIA giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
TEATESERVIZI SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 476/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Le società Immobiliare Bi.Gi. di B.G.P. & C s.a.s e Immobiliare M.M.R. & C s.a.s. impugnavano gli avvisi di accertamento ICI, notificati dalla società Teateservizi S.r.l. per conto del Comune di Chieti, con riferimento all’anno di imposta 2004, con cui veniva richiesto la corresponsione della maggiore imposta, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a terreni di cui erano proprietarie pro indiviso. Le contribuenti denunciavano l’intervenuta decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, il difetto di motivazione degli atti e l’infondatezza della pretesa basata su un valore attribuito alle superfici ritenuto incongruo riespetto alle effettive pontenzialità edificatorie delle stesse, oltre al difetto di prova. La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti rigettava il ricorso, sul presupposto della natura edificabile delle aree in quanto inserite nel P.R.G., ritenendo non dimostrato da parte delle società il minore valore di mercato rispetto a quanto risultante dalla perizia di stima richiamata negli avvisi di accertamento. Le società proponevano appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con sentenza n. 536/06/2014. Avverso tale pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per revocazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, ritenendo la decisione in contrasto con precedente giudicato, ossia la sentenza della CTP di Chieti n. 181/04/2012, relativo ad annualità diversa (anno 2006). La Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 476/07/2015 rigettava la domanda, ritenendo che la sentenza passata in giudicato non affermasse un fatto in contrasto con quanto ritenuto dalla sentenza revocanda, traendo, invece, da un unico antecedente logico, pacificamente acquisito in entrambi i giudizi, una conclusione diversa. Le società Immobiliare Bi.Gi. di B.G.P. & C s.a.s e Immobiliare M.M.R. & C s.a.s. ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La parte intimata non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando l’intervenuto giudicato esterno e la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.c., nonchè dell’art. 395 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si eccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia determinante, ai fini della risoluzione della controversia, al giudicato intervenuto tra le medesime parti in relazione a questione identica a quella oggetto del presente giudizio con riferimento a diverse annualità (anno 2006) e per non avere ritenuto affetta da errore revocatorio la sentenza che quel giudicato avrebbe ignorato.
2. Il motivo è infondato.
Va qui richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche; pertanto gli eventuali errori di intepretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto, ma quali errori di diritto, inidonei, come tali, ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. Sez. Unite n. 5105 del 2003, n. 21639 del 2004, n. 23242 del 2005). L’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva pertanto non come errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina (Cass. n. 10930 del 2017).
3.Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019