LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2307-2018 proposto da:
G.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PELAGIO I 10, presso lo studio dell’avvocato MURANO SANTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI LIETO ANDREA;
– ricorrente –
contro
ASSOSERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D’AMARI FERDINANDO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
COMUNE DI AVELLINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5708/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della G.S. s.r.l. avverso l’ingiunzione di pagamento per ICI/IMU dal 2011 al 2014 speditale da Assoservizi s.r.l. per conto del comune di Avellino relativamente ad un immobile sito nel suddetto Comune;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello di Assoservizi s.r.l;
avverso detta sentenza la società contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre Assoservizi chiedeva fosse dichiarato inammissibile costituendosi con controricorso e il comune di Avellino non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, la contribuente deduce violazione dei principi in materia di requisiti per partecipare alle gare di servizi e per l’estensione dell’oggetto dell’appalto ed in particolare del D.Lgs., artt. 41 e 57 e del D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 13 (ora D.Lgs. n. 50 del 2006, art. 83) nonchè motivazione insufficiente e erronea.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3.(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019