LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25718-2015 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Donatello 23, presso lo studio dell’avvocato Piergiorgio Villa, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gloria Droghetti;
– ricorrente –
contro
Comune Di Poggio San Vicino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 79, presso lo studio dell’avvocato Enrico Lubrano, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Carassai;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 712/2015 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto procuratore generale Patrone Ignazio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’avvocato Francesco Villa Pizzi per delega dell’avvocato Droghetti per il ricorrente che ha concluso come in atti e l’avvocato Roberto Luca Lobuono Tajani per delega dell’avvocato Carassai per parte controricorrente che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1.Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da L.G. nel 2000 nei confronti del Comune di Poggio San Vicino al fine di conseguire la tutela possessoria e, in particolare, la cessazione delle turbative in atto sulla strada vicinale di uso pubblico denominata “*****”. A tal fine lamentava il cattivo stato di manutenzione attestato dalla presenza di solchi obliqui della profondità di 30-40 cm a causa dei quali l’acqua piovana si riversava sul fondo di sua proprietà.
2.Nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Macerata si costituiva il Comune di Poggio San Vicino che eccepiva il difetto di giurisdizione, quello di legittimazione passiva nonchè la natura interpoderale della strada in oggetto, non destinata ad uso pubblico.
3.Il tribunale adito si pronunciava accogliendo la domanda di manutenzione e condannando il Comune alla eliminazione dei solchi ed alla realizzazione delle opere necessarie per impedire il convogliamento delle acque sul fondo del ricorrente.
4.Proposto appello da parte del Comune, la Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 712 depositata il 26/6/2015 accoglieva il gravame e rigettava la domanda di manutenzione possessoria del L. nei confronti del Comune di Poggio San Vicino.
4.1. In particolare, la corte territoriale riteneva essere intervenuta la sdemanializzazione tacita della strada vicinale ed argomentava che, pur a fronte dell’iscrizione della strada in oggetto nell’elenco di quelle vicinali, dovessero ritenersi decisive le tre seguenti circostanze: 1) il mancato accoglimento della richiesta di intervento per la manutenzione del tracciato a suo tempo proposta dai proprietari frontisti; 2) la richiesta da parte del Comune di finanziamento della Regione Marche per la strada “*****” quale “strada interpoderale”; 3) l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio comunale della cancellazione della strada in oggetto dall’elenco delle strade vicinali.
5.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da L.G. con ricorso tempestivamente notificato presso il domicilio eletto ed articolato sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, il Comune di Poggio San Vicino.
6.Con ordinanza interlocutoria del 18 dicembre 2018 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, stante la rilevanza della questione proposta.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c. dal ricorrente e riguardante l’elenco e planimetria delle strade comunali e vicinali del Comune di Poggio San Vicino del 28/2/2019, attestante la situazione immutata di via “*****”; si tratta, infatti, di documenti che non attengono all’ammissibilità del ricorso ma alla dimostrazione della sua fondatezza.
2.Quanto ai motivi di ricorso, con il primo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 822,823,824,825,826,827,828 e 829c.c. nonchè dell’art. 2C.d.S. e della L. n. 2248 del 1865, art. 22 in riferimento alla ritenuta sdemanializzazione tacita della strada vicinale di uso pubblico.
2.1. In altri termini, la corte distrettuale avrebbe omesso di valutare che la richiesta di finanziamento rivolta dai frontisti al Comune, era stata respinta e che ciò rende possibili ipotesi ricostruttive diverse ed alternative rispetto alla rinuncia all’uso pubblico della strada.
2.2.Allo stesso modo non costituirebbe un indice univoco la circostanza di avere posto all’ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta di cancellazione della strada in oggetto dall’elenco delle strade comunali, poichè la proposta era stata respinta dal Consiglio.
2.3.Aggiunge parte ricorrente che non poteva neppure ritenersi univoca la circostanza della tacita sdemanializzazione per effetto della realizzazione negli anni 1952-1953 di una nuova strada che, seppure più lunga, collega le medesime località.
3.Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento ai seguenti fatti storici oggetto di discussione: 1) il rifiuto della richiesta di finanziamento avanzato dal Comune alla Regione per la strada “*****” quale strada interpoderale privata; 2) il rigetto della proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale di sdemanializzare la strada cancellandola dall’elenco delle strade coni inali e vicinali; 3) la presenza sulla stessa di condutture dell’acquedotto pubblico.
4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono alle medesime questioni involgerti la rilevanza che, ai fini della decisione, assumono le indicate circostanze di fatto, complessivamente considerate ed oggettivamente connesse agli argomenti posti dalla corte distrettuale a fondamento della decisione sfavorevole al ricorrente.
5.Essi, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, sono ammissibili e fondati.
6.La Corte distrettuale aveva preliminarmente ricrramato i requisiti che una strada deve avere per rientrar.. nella categoria delle strade “vicinali” – definite e classificate negli artt. 2 e 3 C.d.S., cui conseguono i poteri ed i combiti di manutenzione e controllo previsti dall’art. 14 C.d.S.. Essi sono il passaggio esercitato da una collettività di persone, l’idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse nonchè l’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.
6.1.Sulla scorta di ciò, aveva rivalutato le risultanze istruttorie ed era pervenuta, diversamente dal giudice di prime cure, alla conclusione che non si fosse più in presenza di una strada comunale, la cui manutenzione spettasse all’ente pubblico.
6.2.In particolare, aveva ritenuto non significativa la circostanza dell’iscrizione della strada nell’elenco di quelle vicinali – assimilate quelle alle comunali – avendo tale iscrizione una valenza meramente presuntiva.
6.3. Inoltre, la corte territoriale ha osservato che la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di sdemanializzazione tacita in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione (cfr. Cass. Sez. Un. 11101/2002; n. 4089/1996; 2635/1993), precisando, tuttavia, come non possa ritenersi sufficiente a tal fine il mero disuso (così Cass.26899/2008; id.3742/2007; id.4811/1992).
6.4.Nel solco di tale giurisprudenza la corte d’appello, quindi, ravvisava una serie di comportamenti positivi posti in essere dalla pubblica amministrazione che deponevano a favore della sdemanializzazione tacita e conseguentemente escludevano una legittimazione passiva del Comune.
6.5.Tali comportamenti – già indicati sub 4) dei fatti di causa – erano costituiti dal (a) diniego opposto nel 1998 ai frontisti dal responsabile dell’ufficio tecnico alla richiesta di intervento per la manutenzione del tracciato – ed a cui avevano fatto seguito interventi di ripristino da parte dei medesimi frontisti -, dalla (b) richiesta da parte del Comune di finanziamento a carico della Regione per la strada in esame quale strada interpoderale, (c) dall’avvenuta realizzazione negli anni 1952-53 di una strada comunale che metteva in collegamento le medesime due frazioni nonchè (d) dall’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio comunale della cancellazione della strada in oggetto dall’elenco delle strade vicinali.
7. Le censure evidenziano le omissioni e l’erroneità delle valutazioni della corte d’appello.
8.Ci si riferisce alla richiesta di finanziamento alla Regione avanzata dal Comune nel 1999, il cui esito, omesso nella sentenza impugnata, è oggetto di contestazione fra le parti, così come alla procedura di sdemanializzazione avviata nel 2000 con la proposta di ordine del giorno del Consiglio comunale, il cui esito è pure stato omesso nella pronuncia e che non risulta perfezionato.
9.Si tratta di circostanze di fatto che potenzialmente contraddicono le condotte enucleate dal giudice del merito a comprova dell’intervenuta sdemanializzazione tacita e che non risultano essere state considerate.
9.1.Ciò è tanto più rilevante ove si rilevi come non sia attribuibile alcuna portata presuntiva clal diniego alla richiesta di manutenzione opposto nel 1998 dall’ufficio tecnico, atteso che detto rifiuto non risulta accompagnato dalla allegazione di alcuna specifica motivazione che lo rendesse apprezzabile quale manifestazione esplicita dell’intento di sdemanializzare la strada vicinale in questione e, dunque, quale presunzione rilevante ai fini della prova richiesta dalle norme invocate in ricorso.
10.Dalle suddette considerazioni deriva, in definitiva, che l’unico comportamento positivo dell’amministrazione comunale tra quelli valorizzati in sentenza è rappresentato dalla costruzione di un’altra strada che, seguendo un più lungo ma meno ripido percorso, unisce le località collegate dalla preesistente strada vicinale.
11.Esso, tuttavia, non può essere ritenuto, oggettivamente, alla luce dei rilievi di cui al ricorso, qui accolti, univoco e perciò condizione sufficiente, secondo il principio di diritto espresso dalla sopra richiamata giurisprudenza, a ravvisare l’intervenuta sdemanializzazione tacita.
12.Priva di rilievo è, invece, la circostanza del passaggio delle condutture dell’acquedotto pubblico, peraltro, mai allegata in precedenza.
13. L’ammissibilità della sdemanializzazione tacita è dalla giurisprudenza condizionata alla ravvisabilità di una pluralità di comportamenti o atti positivi che per concludenza, univocità manifestino l’intervenuta modifica nell’uso e destinazione della strada.
14. Il relativo accertamento da parte del giudice di merito è ove immune da vizi logici e giuridici – incensurabile in sede di legittimità (Cass. 2635/1993; id.4827/2016), ma nel caso di specie, il collegio ritiene fondate le doglianze del ricorrente per non aver il giudice del merito, ai fini dell’accertamento della sdemanializzazione tacita, nè tenuto conto dei dati significativi risultanti dall’esito del finanziamento richiesto alla Regione e dall’esito, tanto più significativo in ragione del tempo trascorso dalla sua presentazione, della proposta di declassificazione dalle vie comunale e vicinali di via “*****”, nè correttamente apprezzato le altre circostanze esaminate.
15.In considerazione di ciò, il collegio conclude per l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
15.1.La Corte d’appello dovrà riesaminare le circostanze qui oggetto di scrutinio alla luce delle considerazioni svolte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019
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