LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31003-2018 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
F.S. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta, pubblicato il 6-9-2018 e comunicato in pari data, che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, fissa in trenta giorni il termine per proporre ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione del decreto del tribunale a cura della cancelleria e prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore deve altresì appositamente certificare la data di rilascio in suo favore della procura medesima;
nel caso di specie non solo manca la certificazione dianzi detta da parte del difensore, il quale si è limitato ad autenticare la firma in calce alla procura speciale, che poi è stata spillata al ricorso, ma vi è che la stessa procura speciale reca la data del 17-9-2017, anteriore alla comunicazione del decreto impugnato;
la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019