Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31216 del 29/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4020/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 30/01/2019 nel procedimento vertente tra P.D., M.V., V.S., da una parte, e BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, dall’altra, cd iscritto al n. 1559/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza d’ufficio nel senso che sia affermata la competenza del Tribunale di Larino.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 30 gennaio 2019 il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata delle imprese, investito della cognizione a seguito della ordinanza emessa il 2 maggio 2018 dal Tribunale di Larino, ritenutosi incompetente per materia a decidere, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., affinchè la Corte di cassazione dichiari la competenza per materia a decidere la controversia promossa dai sigg. P.D., V.S. e M.V., nei confronti della Banca Popolare di Bari soc. coop. P.a., avente ad oggetto la domanda di inesistenza/nullità del contratto di acquisto di azioni della Tercas (con il quale gli acquirenti acquisivano anche la qualità di soci della Banca Tercas), di restituzione del prezzo pagato o, in subordine, di risarcimento del danno.

La Banca Popolare di Bari ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., con la quale chiede si accerti la competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di Campobasso.

Il Procuratore generale ha concluso, al contrario, chiedendo si dichiari la competenza del Tribunale di Larino.

Preliminarmente, si osserva che:

non incide sulla presente controversia la recente ordinanza interlocutoria n. 2723 del 2019, con la quale la prima Sezione civile di questa Corte ha rimesso alle Sezioni unite la questione, oggetto di contrasto, se il rapporto tra sezioni ordinaria e specializzata per l’impresa si configuri o meno come questione di competenza in senso tecnico (la questione è stata già esaminata dalle Sezioni unite all’udienza del 4 giugno scorso, ma si attende il deposito del provvedimento): la questione sottoposta alle Sezioni unite è relativa alla configurabilità o meno di una questione di competenza laddove l’individuazione del giudice avente la competenza a decidere la controversia riguardi diverse sezioni del medesimo ufficio giudiziario, per il qual caso si controverte se, anzichè di competenza, la questione sottostante abbia ad attenere alla ripartizione interna degli affari tra sezione specializzata e sezione ordinaria.

Così non è, ovviamente, laddove si discuta di sezioni di uffici giudiziari distinti – come nella specie sono quelli di Campobasso e Larino -, per i quali il profilo attributivo implica sicuramente una questione di competenza.

Ciò premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento e va accolto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Larino.

Come questa Corte ha già chiarito, appartiene infatti alla competenza del tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, perchè non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all’acquisto di azioni dallo stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perchè la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale come oggettivata nel negozio e prospettata nell’atto di citazione introduttivo (Cass. n. 1826 del 2018).

Tale princpio è coerente col rilievo per cui la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti”, si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione della causa petendi; per cui rientra nella competenza del tribunale ordinario la controversia recata dall’azione diretta a ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni a fine di investimento, la cui causa petendi si rinviene nel contratto di investimento e non nel trasferimento della partecipazione sociale (v. Cass. n. 8738 del 2017; v. anche Cass. n. 1826 del 2018 e Cass. n. 12078 del 2019).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Larino, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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