LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33029-2018 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO) NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO BOTTURA, DANIELA ANZIANO;
– controricorrente –
contro
BANCO DI NAPOLI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4888/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
-secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, il Banco di Napoli S.p.A. ha proposto opposizione ad un atto di precetto di pagamento intimatogli dall’avvocato Gennaro Orlando;
-il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l’opposizione;
-il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado;
– ricorre l’avvocato Orlando, sulla base di due motivi;
-l’INPS resiste con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
– essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.
CONSIDERATO
che:
II collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato radicalmente inammissibile.
Non risulta assolto l’onere processuale di sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3).
Il ricorso stesso, infatti, risulta redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, ed in quanto tale è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (fra le tante, da ultimo, Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è infatti, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordire ai motivi del ricorso (fra le tante: Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973 – 01).
Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01), circostanza che peraltro non può ritenersi sussistere nel caso di specie.
II ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto dei a sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019