Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31264 del 29/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24276/2018 R.G. proposto da:

AVV. R.D., con domicilio in Benevento, Via Mellusi 91:

– ricorrente-

contro

CONDOMINIO ***** DI BENEVENTO, in persona dell’amministratore p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Mazzone Angelo, con domicilio in Benevento, Via Galanti III traversa;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2777/2017, depositata in data 19.6.2017, nonchè avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 214/2017, depositata in data 9.2.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

In data 18.9.2008 il Condominio ***** di Benevento ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento nei confronti di R.D., di importo pari ad Euro 8.119,93 per quote condominiali non corrisposte.

L’opposizione proposta dall’ingiunto è stata respinta dal Tribunale di Benevento, con pronuncia integralmente confermata in appello. La Corte distrettuale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente disatteso le deduzioni difensive dell’opponente, evidenziando che i crediti azionati si fondavano su delibere condominiali ricognitive, mai impugnate dal condomino benchè ritualmente comunicategli, respingendo inoltre le contestazioni mosse all’operato dell’amministratore.

Con autonomo ricorso monitorio il Condominio ha ottenuto dal Giudice di pace di Benevento l’ingiunzione di pagamento n. 677/2006 per oneri condominiali maturati dall’1.11.2003 al 30.9.2005. L’opposizione proposta dal R. – che ha sostenuto di aver pagato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione, con vaglia postale del 4.12.2006 – è stata respinta con pronuncia riformata dal tribunale di Benevento limitatamente alla statuizione sulle spese processuali. Il tribunale ha rilevato che, al momento del pagamento di Euro 700,00, il decreto era già stato emesso e che legittimamente il Condominio aveva imputato il pagamento a debiti pregressi, data la generica imputazione effettuata dal debitore.

Ha disposto la compensazione delle spese processuali, rilevando che l’opposizione era fondata su prova scritta e che, per le ragioni addotte dall’opponente, non poteva ritenersi pretestuosa.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli e avverso la sentenza del tribunale di Benevento R.D. ha proposto ricorso in tre motivi.

Il Condominio ***** di Benevento ha depositato controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 9.10.2018 il Collegio ha concesso gg. 90 per la notifica del ricorso presso il difensore del resistente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della regolare instaurazione del rapporto processuale, essendosi il Condominio costituito in giudizio, depositando il controricorso.

2. Il primo motivo denuncia – letteralmente – la nullità della sentenza per omesso esame delle domande e delle istanze di parte su fatti decisivi per il giudizio, lamentando che la Corte d’appello avrebbe dovuto rinviare la causa in attesa della definizione del giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Benevento, discutendosi in quella sede della causale dei versamenti di Euro 700,00 ed Euro 800,00 effettuati dal ricorrente a titolo di quote condominiali e pertanto di questioni rilevanti anche per la definizione della presente controversia.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza, con motivazione gravemente carente, ritenuto decisivo che il R. non avesse impugnato le delibere di spesa, senza spiegare con quali modalità, a chi e quando dette delibere fossero state comunicate e senza tener conto delle condotte dell’amministratore, che aveva tenuto il ricorrente all’oscuro delle decisioni assembleari, nonostante i solleciti telefonici ricevuti.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115b c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d’appello omesso di rilevare le molteplici anomalie delle comunicazioni delle delibere prodotte dal Condominio.

In particolare:

a) la raccomandata di cui a pag. 3 della produzione di primo grado recava un numero di identificazione alterato e un’errata indicazione del civico di destinazione delle raccomandate;

b) la ricevuta di spedizione di cui a pag. 5 della produzione era priva di numero identificativo ed era stata indirizzata a tal P.D. al civico *****;

c) la ricevuta di cui a pag. 10 della produzione era relativa alla raccomandata recapitata in data 9.1.2006 e riguardava l’importo di Euro 608,20 già in precedenza versato;

d) gli allegati alle pagg. da 11 a 24 non erano stati notificati;

e) la ricevuta della raccomandata di cui alla pag. 25 della produzione recava un numero ricoperto e illeggibile e richiamava una delibera mai pervenuta al ricorrente, come risultava dalla ricevuta di ritorno di cui alla pag. 30 della produzione;

f) i documenti di cui alle pagg. da 26 a 33 della produzione riguardavano delibere relative a spese maturate nel periodo dal 21.5.2007 al 25.2.2008, disposte arbitrariamente e senza alcuna convocazione assembleare;

g) i documenti di cui alle pagg. 43 e 57 della produzione riguardavano raccomandate mai comunicate, essendo prive della firma di ricezione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come è eccepito nel controricorso, senza che il ricorrente abbia replicato sul punto, la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2777/2017 è stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con compiuta giacenza del plico raccomandato in data 23.2.2018.

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 214/2017 è stata depositata in data 9.2.2017, senza che risulti notificata.

Per la prima decisione il ricorso è tardivo, poichè proposto con notifica eseguita il 13.7.2018, oltre la scadenza del termine ex art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dal perfezionamento della notifica della sentenza impugnata.

Per la seconda decisione, il ricorso risulta proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (di un anno e 31 gg.), tenuto conto della sospensione feriale.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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