Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31298 del 29/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 183-2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMMENDOLA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI *****, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositato il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

RILEVATO

Che:

Con la pronuncia depositata il 7/5/2018, il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l’opposizione di B.D. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli ed il conseguente ordine del Questore del 19/1/2018, notificato in pari data, di lasciare il territorio dello Stato italiano.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che, stante la mancata comparizione del ricorrente, dovesse provvedersi secondo i principi generali regolanti il procedimento avanti al Giudice amministrativo, di talchè l’eventuale accoglimento del ricorso solo nel caso di evidenza immediata di vizi di nullità dell’atto; ha concluso nel senso di non potere valutare i motivi di opposizione siccome attinenti non alla forma degli atti, ma al merito, di esclusiva spettanza del giudice amministrativo, richiamando la pronuncia 12976/2016; ha respinto gli ulteriori mezzi, dato che la PA aveva provato il conferimento dei poteri al Viceprefetto S. e vista la conoscenza della lingua italiana, come deducibile dalla richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, osservando che in ogni caso l’atto risultava tradotto in lingua inglese.

Ricorre avverso detta pronuncia il B., facendo valere due motivi di ricorso. Il Ministero, che si è limitato a depositare un “atto di costituzione” in vista dell’udienza di discussione della causa, non può considerarsi costituito, dato che nel giudizio di cassazione la costituzione si effettua col deposito del controricorso.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la violazione dell’art. 309 c.p.c..

Sostiene che, data la mancata comparizione delle parti all’udienza, il Giudice avrebbe dovuto fissare udienza successiva ai sensi dell’art. 181 c.p.c., e che tale omissione ha determinato la lesione del diritto alla difesa.

Col secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, perchè “la motivazione deduttiva formulata dal GdP di Napoli non trova conforto nella mancata comparizione del ricorrente che, non essendo stato avvisato dell’ulteriore udienza di comparizione si è trovato nella impossibilità di svolgere compiuta difesa.”

I due motivi, che sostanzialmente vertono sul medesimo profilo, devono ritenersi inammissibili.

E’ sufficiente a riguardo rilevare che, come affermato tra le ultime nelle pronunce 23638/2016, 26831/2014, 26157/2014, 6330/2014, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che ai fini dell’ammissibilità della denuncia, la parte deve dedurre il concreto pregiudizio sofferto a ragione del dedotto vizio processuale.

Nella specie, il ricorrente ha del tutto genericamente addotto la lesione del diritto di difesa, senza indicare quali argomenti e quali difese ulteriori avrebbe potuto far valere nella udienza successiva (sintomatica è la stessa vaga indicazione della parte che la stessa avrebbe in ogni caso potuto “meglio argomentare riguardo agli scritti difensivi fatti pervenire dai resistenti”).

Non si dà pronuncia sulle spese; risultando dagli atti che il procedimento in oggetto è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Risultando dagli atti che il procedimento in oggetto è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art, 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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