LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10941-2019 proposto da:
D.C.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PORRECA GIANFRANCO;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 21404/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
RILEVATO
Che:
D.C.V. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 21404/2018, depositata il 30 agosto 2018, emessa da questa Corte, deducendo che, pur avendo nella motivazione del predetto provvedimento questa Corte ritenuto, argomentando al riguardo, fondato l’unico motivo del ricorso, per evidente lapsus calami ha, in dispositivo, rigettato il ricorso proposto dallo stesso D.C. nei confronti di Allianz S.p.a. e avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4186/2015;
Allianz S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente fondato;
ed invero, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità” (Cass., ord. 12/09/2012, n. 15321, Cass., ord., 15/01/2019, n. 6689; Cass., ord., 18/04/2019, n. 10926);
nella specie, il chiaro tenore testuale della motivazione del provvedimento di cui si chiede la correzione non consente alcun dubbio circa l’intenzione del Collegio che ha emesso la corrigenda ordinanza di accogliere il ricorso (v. p. 1 e 2 della motivazione), evidenziandosi, peraltro, che anche nel dispositivo, pur essendo stato indicato “la Corte rigetta il ricorso”, è stato altresì affermato “cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione”;
non possono, pertanto, esservi dubbi circa la portata precettiva della decisione e risulta, quindi, chiaramente che trattasi, nel caso all’esame, di un evidente lapsus calami;
ritenuto che:
in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come da dispositivo della presente ordinanza;
non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 21404/2018, depositata in data 30 agosto 2018, sia corretto nel senso che, a pag. 6, dove è scritto “La Corte rigetta il ricorso”, deve invece intendersi scritto “La Corte accoglie il ricorso”; manda alla cancelleria di provvedere alle annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019